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NO agli incentivi in capo al RUP ed ai vari dipendenti nel caso di progettazione affidata all’esterno dell’Ente

Il sindaco del comune di Venaria Reale ha chiesto alla Corte dei Conti un parere in ordine alla corresponsione degli incentivi alla progettazione di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, il Sindaco ricordata l’avvenuta abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 92 del citato decreto ad opera dell’articolo 13 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ed il contestuale inserimento dei commi 7 bis e seguenti all’interno dell’articolo 93 del codice dei contratti, chiede se sia possibile riconoscere l’incentivo alla progettazione in caso di: a) progettazione esterna, direzione lavori interna e collaudo esterno; b) progettazione, direzione lavori e collaudo esterni.

La Corte dei Conti in risposta alla richiesta al quesito ha evidenziato che "l’articolo 13 del decreto legge n. 90/2014 ha abrogato i commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice dei contratti.

Peraltro, contestualmente la stessa normativa ha introdotto, nel successivo articolo 93, commi 7 bis e seguenti, una disciplina degli incentivi alla progettazione del tutto analoga – per quanto qui interessa – alla precedente.

La modifica di maggior sostanza, infatti, attiene alle modalità di determinazione della provvista per l’erogazione degli incentivi: mentre in precedenza la determinazione del compenso e la sua ripartizione avveniva per ogni singola opera o lavoro appaltato, nell’attuale previsione normativa le risorse destinate, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro", vengono fatte confluire in un apposito "Fondo per la progettazione e l’innovazione". Le modalità e i criteri di ripartizione, nello specifico, sono demandati ad un apposito regolamento dell’amministrazione. Al di là delle modalità di collazione delle risorse, i parametri normativi per l’erogazione sono rimasti i medesimi: la ripartizione avviene "tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione".

Non sussistono motivi, pertanto, per discostarsi dalla lettura interpretativa espressa dalla Sezione e richiamata dall’Ente nel corpo del parere. Ciò posto, come già chiarito con le deliberazioni n. 290 del 9 agosto 2012 e n. 434 del 18 dicembre 2013, va ribadito che la norma, laddove circoscrive il compenso al responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, "àncora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell’atto sia avvenuta all’interno dell’ente.

Qualora sia avvenuta all’esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli uffici tecnici dell’ente". In conclusione, "con specifico riferimento alla figura del responsabile del procedimento (r.u.p.), occorre rilevare che questi normalmente, in base alle previsioni contenute nei singoli regolamenti predisposti dalle amministrazioni ai sensi del citato comma 5 dell’art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, partecipa alla ripartizione dell’incentivo, ovviamente sempre in relazione ad atti di progettazione collegati alla realizzazione di opere pubbliche. Occorre sottolineare, però, che la sua partecipazione alla ripartizione degli emolumenti, ai sensi del ridetto comma 5 dell’art. 92 del Codice dei contratti, non avviene in ragione della sua qualifica, ma in relazione al complessivo svolgimento interno dell’attività di progettazione. In sostanza, qualora l’attività venga svolta internamente tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano hanno diritto, in base alle previsioni del regolamento dell’ente, a partecipare alla distribuzione dell’incentivo.

Qualora, al contrario, l’attività sopra specificata venga svolta all’esterno, non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell’ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un’attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d’ufficio". Non induce a difforme conclusione la circostanza che da tale disciplina siano esclusi i dirigenti (l’ultimo periodo dell’articolo 93, comma 7ter, cod. contr., prevede che "Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale"): si tratta, infatti, di scelta legislativa discrezionale volta a ritenere prevalente, per tale categoria di dipendenti, il principio di onnicomprensività della retribuzione in relazione all’ampiezza di compiti e responsabilità che gravano sui dirigenti."

FONTE: http://www.gazzettaamministrativa.it