Data Pubblicazione:

Avvalimento: non è sufficiente una dichiarazione meramente formale

Avvalimento: ai fini della legittimità dell’avvalimento non è sufficiente una dichiarazione meramente formale riproduttiva della disposizione di legge, dovendo contenere la volontà seria dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata, per tutta la durata dell’appalto, i mezzi di cui essa è carente

L’istituto dell’avvalimento, di derivazione comunitaria, è finalizzato a garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche, consentendo alle imprese non munite dei requisiti partecipativi, di giovarsi delle capacità tecniche ed economico-finanziarie di altre imprese; il principio generale che permea l'istituto è quello secondo cui, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, il concorrente, per dimostrare le capacità tecniche, finanziarie ed economiche nonché il possesso dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto e richiesti dal relativo bando, è abilitato a fare riferimento alla capacità e ai mezzi di uno o più soggetti diversi, ai quali può ricorrere tramite la stipulazione, appunto, di un contratto di avvalimento (Cons. St., sez. V, 13 marzo 2014, n. 1251).

E’ stato rilevato, tra l’altro, che esso può essere utilizzato anche per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di qualità, atteso che la disciplina del codice non contiene alcuno specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale istituto (che ha pertanto una portata generale), fermo restando l’onere del concorrente di dimostrare che l’impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887; 7 aprile 2014, n. 1636; sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135; sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6125), e quindi, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, in relazione all’oggetto dell’appalto (Cons. St., sez. III, 22 gennaio 2014, n. 294).

Conseguentemente ai fini della legittimità dell’avvalimento non è sufficiente una dichiarazione meramente formale riproduttiva della disposizione di legge, dovendo essa contenere la volontà seria dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata, per tutta la durata dell’appalto, i mezzi di cui essa è carente (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2013, n. 5384).

FONTE: GAZZETTA AMMINISTRATIVA

LINK al DOCUMENTO: www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_aree_tematiche/sett_ii_edi_urb_amb/2014/novembre/1415705460504_1_http_link_1