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Volume tecnico: come va calcolata

La nozione di "volume tecnico": a titolo esemplificativo sono da considerare "volumi tecnici" quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda

In base ad una consolidata giurisprudenza "la nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa; si tratta, in particolare, di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione, che non possono essere ubicati all'interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica" (Cons. di Stato, Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2565).

Nel caso in esame, si è accertato che l’ordine di demolizione riguarda un fabbricato, già sul piano dimensionale ( 6,30 mt X 5,40 mt e di altezza pari a mt 2,90), ex se di consistente impatto e nient’affatto accessorio o servente rispetto all’abitazione principale. La stessa destinazione principale a ricovero di biciclette ed altri mezzi, riconosciuta dai proprietari ( unitamente alle altre destinazioni proprie dei volumi tecnici), non fa altro che corroborare la correttezza della tesi dell’amministrazione, a ragione condivisa dai giudici di primo grado, secondo cui si tratta in realtà di un manufatto potenzialmente ( ma anche in fatto) autonomo rispetto a quello principale, pienamente compatibile, anche in ragione della sua altezza con destinazioni d’uso di differente tipologia e perciò non qualificabile alla stregua di un volume tecnico.

In ogni caso, giova qui ricordare che, come statuito da questa sezione nella sentenza 5 agosto 2013 n. 4086, in assenza di leggi regionali e di altre disposizioni normative urbanistico-edilizie specificamente applicabili, si deve tenere conto nella materia della circolare del Ministero dei lavori pubblici 31 gennaio 1973, n. 2474, che ha ammesso la possibilità di non computare nella volumetria assentibile i volumi tecnici, soltanto quando si tratti di un manufatto ancora da realizzare e l'amministrazione abbia effettuato ex ante le valutazioni inerenti alle sue esigenze tecnico-funzionali.

Quando, invece, sia stato realizzato abusivamente un nuovo volume, rispetto a quello legittimamente assentito, nessuna disposizione consente di effettuare le medesime valutazioni: il solo fatto che si tratti di un nuovo manufatto abusivo preclude all'amministrazione di considerarlo irrilevante. Inoltre, nella stessa circolare si legge che, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, si propone la seguente definizione di volume tecnico:

"Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore fa presente che sono da considerare "volumi tecnici" quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.”

Fonte: Gazzetta Immobiliare

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