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L’emissione e la trasmissione della fattura elettronica

Dal 31 marzo 2015 scatta l’obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti delle PA e degli enti locali

Rubrica a cura di EUROCONFERENCE
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Come evidenziato in un precedente intervento, a decorrere dal 31 marzo 2015 è scattato l’obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti locali, per quanto concerne:
• emissione;
• trasmissione;
• conservazione.

Si precisa che per ricevere l’apposito file elettronico (“FatturaPA”), le pubbliche Amministrazioni devono aver censito preventivamente all’interno dell’Indice delle pubbliche Amministrazioni (IPA o Indice PA) tutti i propri uffici centrali e periferici che possono essere destinatari di fatture elettroniche.

Il sistema attribuisce alla P.A. un Codice Ufficio alfanumerico univoco di sei caratteri, necessario alla trasmissione e alla ricezione delle fatture, che:
• la pubblica Amministrazione deve comunicare al proprio fornitore;
• il fornitore deve verificare prima di emettere la propria fattura, sulla quale va riportato, pena lo scarto della fattura da parte del Sistema.
L’elenco di tutti i codici di ciascuna pubblica Amministrazione è consultabile sul sito www.indicepa.gov.it.

L’emissione della fattura
La fattura elettronica deve essere emessa nel formato XML (eXtensible Markup Language).
Una volta generato, ogni singolo file FatturaPA (che può contenere una fattura singola oppure un lotto di fatture con la medesima intestazione) deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.
La firma è necessaria in quanto garantisce:
• l’integrità delle informazioni contenute;
• l’autenticità dell’emittente.

Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti nell’elenco dei certificatori autorizzati, pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, tenendo presente, tuttavia, che il Sistema ammette solo due formati di firma:
• CAdES-BES;
• XAdES-BES.

Il contenuto obbligatorio che la fattura deve riportare, quali dati minimi oltre a quelli previsti ai fini Iva, è costituito da:
codice dell’Ufficio destinatario della fattura elettronica;
codice CUP e
codice CIG attribuiti all’operazione.

Si precisa che, a seguito dell’introduzione dello split payment (nuovo articolo 17-ter D.P.R. n. 633/72), il tracciato XML è stato modificato a decorrere dal 04.02.2015, mediante l’aggiunta anche della previsione della “scissione dei pagamenti” alle varie modalità di esigibilità Iva.

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