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ELEZIONI DELEGATI INARCASSA 2015-2020: riflessioni di un candidato

riflessioni di un candidato sulle ELEZIONI DELEGATI INARCASSA 2015-2020

Una sorta di cauto disinteresse per tutto ciò che sembra non produrre effetti immediati è sempre apparsa giustificata per tutti coloro che a causa della frenetica attività professionale non hanno modo di riflettere sul consistente aumento dell’onere previdenziale Inarcassa in conseguenza delle riforme 2010 e 2012; del tutto ingiustificati risultano invece la mancanza di consapevolezza che Inarcassa è un patrimonio degli iscritti ed il disinteresse indotto dalla rassegnazione all’apparente ineluttabilità delle riforme previdenziali.

Questa sottocultura previdenziale cresciuta all’ombra della Cassa di Previdenza è un dato tanto tangibile che nessuno può ignoralo ma pochi si preoccupano di fare in modo che gli iscritti maturino un sapere diffuso, una piena consapevolezza dell’importanza della previdenza ed una coscienza collettiva.
In altre parole pochi hanno compreso che cambiamenti apportati dalla riforma 2012 non sono la risposta a stravaganti richieste formulate nel corso di questa o quella legislatura, come paventato dalla leadership Inarcassa in occasione delle riforme 2010 e 2012, ma la conseguenza di una modellazione errata del sistema previdenziale “retributivo” della CNPIALP prima e di Inarcassa poi.
Solo con una maggiore informazione ingegneri ed architetti liberi professionisti potranno  coscientemente convincersi che non esiste alternativa credibile al sistema contributivo e che è possibile una modifica della “Riforma 2012” per garantire maggiore equità e più adeguati ritorni previdenziali (Art. 9.1 del Regolamento),.
Art. 9.1 - “Le aliquote e i contributi minimi possono essere modificati, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle risultanze del bilancio tecnico attuariale, da redigere almeno ogni due anni.”
Con l’intento di contribuire ad accrescere l’interesse degli iscritti per la materia previdenziale riporto alcuni commenti e/o proposte di modifica del Regolamento previdenziale 2012.
Contributo soggettivo
Art. 4.4 “Gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono, o che si reiscrivono, ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per cinque anni solari dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età” …. “Inoltre, il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell’agevolazione del presente comma, è integrato, alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione piena calcolata con riferimento al periodo agevolato.”
La previsione di attendere il decorso dei 25 anni a contribuzione piena risulta molto penalizzante per i giovani iscritti ed è indispensabile che agli stessi sia garantita una quota significativa della contribuzione figurativa; è pertanto opportuno che la previsione di 25 anni di iscrizione a contribuzione piena venga ridotta  a 15 anni di iscrizione a contribuzione piena e che l’accredito figurativo venga riconosciuto in proporzione agli effettivi anni di iscrizione a contribuzione piena (partendo da 15/25 fino a 25/25).
Analoghe considerazioni valgono per il contributo integrativo.
 
Pensione di vecchiaia unificata
Art. 20.1.: “….. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l’età pensionabile è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata Tab “I”, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella Tabella I stessa”
[Età pensionabile minima di 65 anni e sei mesi oggi e anzianità contributiva minima di 31 anni oggi (35 anni dal 2023) - vedi Tab. I allegata al Regolamento previdenziale 2012].
In un sistema contributivo è ragionevole pensare che a parità di età pensionabile (66 anni dal 2023 se dal 2018 non interverranno ulteriori aumenti legati all’aspettativa di vita) il requisito contributivo minimo possa essere rimodulato per esempio a 32-33 anni di contribuzione piena su 35 anni di anzianità contributiva.
In tale ambito è inoltre necessario prevedere che il Regolamento operi con gradualità per impedire che il mancato raggiungimento, anche per un solo anno, di un requisito quale l’anzianità contributiva (35 anni dopo i 2023) comporti lo sconvolgimento dell’intera configurazione previdenziale dell’iscritto (per esempio oggi chi non raggiunge i 35 anni di contribuzione piena si vedrà riconoscere una pensione interamente contributiva indipendentemente dalle annualità antecedenti il 01/01/2013).
Art. 20.2 “….. Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1 [35 anni dal 2023], anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 01/01/2013 sarà calcolata con le modalità di cui all’art. 26 del presente Regolamento” [NB. L’Art. 26 tratta del sistema di calcolo contributivo della pensione]. 
A questa previsione del Regolamento attualmente sfuggono solo coloro che rientrano nelle condizioni indicate dall’Art. 32.6 coloro che al 31/12/2012 avevano una anzianità contributiva di almeno 20 anni, al compimento dei 70 anni, con una anzianità contributiva di almeno 30 anni, potranno godere del contributivo pro rata anche in assenza del requisito di anzianità contributiva minima (35 anni)”].
Applicare il principio di gradualità significa abolire l’Art. 32.6 e prevedere l’adozione di “parametri” grazie ai quali il buon senso venga anteposto alla brutale impostazione “in or out”.
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