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La figura professionale del tecnico competente in acustica ambientale

La figura professionale del tecnico competente in acustica ambientale

Il quadro normativo nazionale in ambito acustico

Vent’anni fa veniva emanata la Legge Quadro sull’inquinamento acustico e da allora sono stati approvati i decreti attuativi riguardanti l’acustica ambientale ed edilizia. Gli attori del territorio e dell’edilizia si trovano a dover applicare e rispettare un quadro legislativo e normativo nuovo, complesso ed articolato. La figura di riferimento è rappresentata dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, i cui campi di applicazione sono molteplici e altrettanto diverse e specifiche sono le norme vigenti alle quali il professionista deve attenersi per poter effettuare misurazioni, valutazioni, elaborazione dati. Tali attività hanno valore legale solo se redatti da un Tecnico Competente riconosciuto e iscritto nell’apposito elenco regionale.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’aspetto acustico nella progettazione degli edifici venne regolato per la prima volta in Italia con l’inserimento della Circolare Ministeriale n. 1769 del 30/04/1966 dal titolo “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici delle costruzioni edilizie”.
Tale Circolare presentava al suo interno delle norme generali, con lo scopo di “stabilire le modalità per la valutazione quantitativa della protezione contro i rumori in un edificio”, in quanto “il comportamento acustico di un immobile è un problema da risolvere in sede di progetto, ricorrendo ad una oculata scelta dei materiali e curandone la messa in opera e le modalità di sistemazione”. Al suo interno venivano elencati i principi e le grandezze da misurare, tra le quali troviamo alcuni degli indicatori individuati nella normativa vigente: isolamento acustico per via aerea di pareti di facciata e divisorie interne, isolamento acustico per via aerea di solai, livello di rumore di calpestio di solai, rumorosità provocata da servizi e da impianti fissi, rumorosità provocata da agenti atmosferici, coefficiente di assorbimento acustico e tempo di riverberazione.
Qualche anno più tardi nel panorama normativo subentra, specificatamente per l’edilizia scolastica, il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 (poi confermato dal D.M. 13 settembre 1977) intitolato “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”. Tale D.M. introduce l’importanza dell’osservanza di specifici valori di tempo di riverberazione (RT60) all’interno delle aule scolastiche, a seconda del loro volume, al fine di una corretta intellegibilità sonora ed una buona qualità di comunicazione insegnante-alunno.
Con l’emanazione del D.P.C.M. 1 marzo 1991 indicante i “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, il territorio viene suddiviso in classi acustiche di destinazione d’uso alle quali vengono associati specifici livelli di immissione sonora (dBA) diurni e notturni.
La figura professionale del Tecnico Competente in Acustica Ambientale viene introdotta qualche anno più tardi, dalla Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, che all’art. 2 comma 6 cita testualmente:
“… è definito Tecnico Competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.”
Con questa definizione la Legge Quadro inserisce nel panorama edilizio la figura del Tecnico Competente in Acustica Ambientale preparato a svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno ed abitativo. Il Tecnico Competente è un professionista autorizzato per Legge ad effettuare misure fonometriche e analisi tecniche sull’inquinamento ambientale da rumore, che può già essere iscritto ad un proprio ordine/collegio professionale (architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti eccetera), ma che attraverso un percorso formativo specifico può accedere alle liste dei professionisti accreditati presso la regione di residenza, con validità estesa a tutto il territorio nazionale.
La Legge Quadro si limita a definire le competenze degli enti che svolgono azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sulle attività che possono causare inquinamento acustico. Tali enti devono quindi provvedere all’emanazione di norme che regolamentano la materia, nel rispetto dell’ambito di applicazione della delega ricevuta. Quindi la Legge Quadro non disciplina in modo diretto alcuna sorgente acustica specifica, ma fornisce le linee guida destinate ad essere applicate mediante appositi decreti attuativi e Leggi regionali. Tali decreti specificano limiti e modalità di misura da osservare per ogni sorgente specifica (come ad esempio impianti a ciclo produttivo continuo, luoghi di intrattenimento danzante, traffico aeroportuale, ferroviario e veicolare) e per il calcolo requisiti acustici passivi degli edifici. Il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, il D.P.C.M. 31 Marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico Competente in Acustica” e il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”, costituiscono solo alcuni dei decreti sopra citati e definiscono le modalità di misura e dei campi di applicazione, oltre che il riconoscimento dei titoli di studio e delle esperienze professionali necessarie per accedere a tale tipo di attività. Nel medesimo periodo viene emanato il D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 sulla “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, che individua le caratteristiche che devono possedere gli edifici al fine di garantire un adeguato comfort acustico, prendendo in considerazione l’isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari (Rw); l’isolamento dal rumore esterno (D2m,nTw); l’isolamento dai rumori di calpestio (L,nw) e l’isolamento dai rumori emessi da impianti a funzionamento continuo (Laeq) e discontinuo (Lasmax), richiedendo che le prestazioni di isolamento vengano verificate in opera, ad edificio ultimato. A luglio 2010 è stata emanata la norma tecnica UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”, che definisce una procedura per la classificazione acustica delle unità immobiliari sulla base dei valori ottenuti dalle misure fonometriche eseguite a fine lavori per la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici. In base ai risultati ottenuti e quindi all’efficienza acustica dell’unità abitativa, ad ogni appartamento viene assegnata una classe acustica globale: dalla classe 1 (più silenziosa) alla classe 4 (più rumorosa). Attualmente la norma tecnica UNI 11367 non è richiamata in alcun documento legislativo e pertanto la sua applicazione rimane facoltativa, ad eccezione dei rari casi in cui il rispetto di una specifica classe acustica viene inserito all’interno del contratto tra privati. La UNI 11367 rappresenta un valido strumento per misurare la rumorosità di edifici quali, condomini, alberghi, ospedali, scuole ed assimilabili, definiti “seriali”, che presentano elementi costruttivi e schemi distributivi ripetitivi. Tramite l’applicazione di questa norma tecnica sono state riscontrate alcune difficoltà nel valutare i requisiti acustici degli edifici con caratteristiche “non seriali”, per questo motivo nel 2012 UNI ha pubblicato la norma 11444 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Linee guida per la selezione delle unità immobiliari in edifici con caratteristiche non seriali”, che considera quella categoria di edifici caratterizzati da un insieme di unità immobiliari con elementi tecnici variabili da un edificio all'altro e, quindi, con maggiori problemi di classificazione.
 
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