Certificazione Energetica
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Certificazione energetica: dal recepimento della norma europea alla realtà del mercato professionale italiano

Certificazione energetica: dal recepimento della norma europea alla realtà del mercato professionale italiano

 

La legislazione comunitaria sull'efficienza energetica deriva da una serie di direttive che affidano l'attuazione delle misure contenute agli Stati membri. Le direttive di riferimento sono le 2002/91/CE e la 2010/31/UE. Il Governo italiano è stato tra i primi paesi ad emanare una legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE: il D.Lgs. 19/08/2005 n.192 con il quale è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze, in virtù della modifica del Titolo V della Costituzione che rende l’energia materia concorrente tra Stato e Regioni.
Con la stessa norma si prevedeva l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica all’atto notarile in caso di compravendita o locazione di un immobile.
Il governo italiano, all’atto del recepimento, aveva inteso promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, grazie alla informazione fornita ai proprietari e utilizzatori, dei suoi consumi energetici richiesti per mantenere un determinato clima interno. Tale sensibilizzazione, ribadita anche dalla comunità europea, è stata perseguita con un quadro legislativo volto a contenere gli oneri per gli utenti finali, disporre di metodi di calcolo semplificati e snellire le procedure.
Per questa ragione furono emanati successivi decreti attuativi che prevedevano l’allargamento della figura del certificatore ad una vasta platea di tecnici diplomati e laureati offrendo gratuitamente l’ausilio del software DOCET prodotto dall’Enea, nato dalla ricerca di approcci semplificati per facilitare l’inserimento dei dati da parte di utenti anche senza specifiche competenze. L’intenzione, neanche troppo celata, era quella di gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini.
Con lo stesso obbiettivo fu prevista l'autodichiarazione in classe G del proprietario dell'immobile in presenza di edifici di epoca antecedente alla Legge 373/76, prima norma italiana che regolava l'installazione degli impianti termici.
L’autodichiarazione in classe G, rappresentativa di una scarsa efficienza energetica, veniva giustificata appunto dalla totale mancanza di una normativa sul contenimento energetico prima del 1976 (quindi perché far spendere denaro inutilmente al cittadino se tali edifici sono sicuramente in classe G?), ma non era prevista dalla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia tanto che la Commissione Europea, dopo i richiami di rito, aprì la procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. La procedura scelta dal Governo violava l'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2002/91/CE in quanto, la semplice autocertificazione, non consentiva al futuro acquirente né di comprendere l'entità del costo di gestione energetica né di acquisire utili informazioni in merito al miglioramento del rendimento energetico dell'edificio: verrebbe così a cadere l'utilità stessa della procedura di certificazione energetica.
Al solito, smascherate le false scorciatoie e le genialità del politico del bel Paese, il Governo fu costretto a correre ai ripari, dimostrando un approccio approssimativo e pressappochista che, negli anni successivi, dimostrerà tutta la sua inadeguatezza.
 
In questo contesto i tecnici iscritti agli ordini professionali, chiamati dagli obblighi normativi a fornire immediate risposte ai cittadini, vedevano nella certificazione energetica un nuovo ambito lavorativo. In mancanza dei decreti attuativi che regolino la formazione della figura del certificatore la norma nazionale prevedeva l’immediata operatività degli iscritti agli ordini professionali che, senza uno specifico corso abilitante (e preso atto delle semplificazioni in materia di calcolo delle prestazioni energetiche), si vedevano riconoscere lo “status” di certificatori.
La concomitanza della liberalizzazione delle tariffe professionali ha sviluppato un mercato della prestazione professionale dell’attestato energetico al ribasso, con onorari al limite della sopravvivenza, sospinto anche dall’uso pubblicitario della rete internet, con l’esordio di offerte a “pacchetti” di certificati, fra i quali spiccavano, per temerarietà, quelli offerti dalla famosa Groupon.
 
Già da allora il mondo delle professioni vedeva in modo fortemente critico tali iniziative che, se pure ammesse dalla liberalizzazione dei compensi professionali, destavano sospetti sulla qualità delle prestazioni se non addirittura sulla loro veridicità.
 
Di fronte a possibili contestazioni disciplinari da parte degli ordini professionali, i certificatori si appellavano appunto alla liberalizzazione dei compensi e alla natura “promozionale” della offerta prestazionale: causa la mancanza di lavoro e le difficoltà di penetrazione nel mercato professionale dove i “senior” la fanno da padroni, veniva addirittura ammesso dai neo certificatori un compenso irrisorio, purchè acquisire nuova clientela, magari contando su possibili prestazioni accessorie (bisogna aggiornare la planimetria catastale! Quel tramezzo è abusivo!).
 
Si arriva così ai giorni nostri: la normativa italiana si completa dei decreti attuativi, sempre in ritardo rispetto alla normativa comunitaria che invece cambia nuovamente.
Dalla Direttiva comunitaria più importante, la 2002/91/CE, anche nota come Direttiva EPBD ("Energy Performance of Buildings Directive"), con obiettivi quali la diminuzione entro il 2010 del 22% dei consumi energetici comunitari, un risparmio di energia primaria pari a 55 mln di tep ed una riduzione di emissioni di CO2 quantificabile in 100 milioni di tonnellate, si passa alla direttiva 2010/31/CE che ha ripreso e sostituito la direttiva 2002/91/CE, indicando il 31 dicembre 2020 come data ultima in cui tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia "quasi" zero (31/12/2018 per gli edifici pubblici).


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Certificazione Energetica

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