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Approfondimento sul nuovo CCNL per gli studi professionali

Le novità del nuovo contratto collettivo per gli studi professionali

 In data 15 maggio 2015 il Consiglio di Confprofessioni ha approvato l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 17 aprile 2015 da Confprofessioni, unica sigla datoriale firmataria, e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, decorrente dal 1° aprile 2015 e fino al 31 marzo 2018. Nell’articolo che segue si evidenziano le principali novità per la gestione e l’amministrazione del personale negli studi professionali  

Introduzione
Con la sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL del 17 aprile 2015 si chiude la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo degli Studi Professionali, iniziata a fine Settembre 2013, a seguito della scadenza del CCNL 1 ottobre 2010: il precedente contratto ha terminato il 31 marzo 2015 la propria vigenza, sostituito dal rinnovo in commento dal 1° aprile 2015 e fino al31 marzo 2018, ovvero la data di sottoscrizione del prossimo rinnovo.
Tra le principali novità, il CCNL, oltre a introdurre nuovi minimi retributivi decorrenti dal 1° aprile 2015, ha introdotto importanti misure sui contratti di lavoro, ha ridisegnato il sistema di classificazione del personale, aggiornando i profili professionali, e modificato la bilateralità di settore.
Proprio in riferimento a quest’ultima materia,dopo aver affermato che tutti i soggetti ricompresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo sono tenuti a contribuire al finanziamento degli enti bilaterali, prevede un contributo unificato di 22 euro mensili, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che comprende la contribuzione CADIPROF e EBIPRO (15 € per 12 mensilità a CADIPROF, 7 € di cui 2 a carico del lavoratore per 12 mensilità a EBIPRO), da versarsi mediante F24. Il contributo non deve essere riproporzionato in caso di part time: solo se il dipendente ha più rapporti di lavoro part time, sempre rientranti nel CCNL degli Studi Professionali, è dovuta una sola iscrizione.
Le medesime condizioni si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
In caso di omesso versamento del contributo alla bilateralità, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, a partire dal mese di maggio 2015, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 32 euro per 14 mensilità, non riproporzionabile in caso di part time, rientrante nella retribuzione globale di fatto e nella base di calcolo del TFR. Nel CCNL 1 ottobre 2010, tale elemento retributivo era pari a 23 euro.  
 
L’apprendistato
La disciplina dell’apprendistato viene adeguata alle recenti riforme (DL 34/2014), in particolare per quanto riguarda le percentuali di conferma, applicabili solo all’apprendistato di mestiere, per poter procedere con nuove assunzioni: il datore di lavoro deve mantenere in servizio almeno il 20% per le strutture sotto i 50 dipendenti, e il 50% sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 18 mesi precedenti. Sono esclusi dal calcolo gli apprendisti dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo e i recessi durante o al termine del periodo di prova.
Inoltre, non vi sono limiti di conferma quando, nei 18 mesi precedenti all’assunzione, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze fino a 3 lavoratori.

ALL'INTERNO DELL'ARTICOLO SI APPROFONDISCONO ANCHE

  • Lavoro a tempo parziale
  • Contratto a tempo determinato
  • Altre tipologie contrattuali
  • Contratto di reimpiego