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Limiti di deducibilità e di detrazione anche per i Suv immatricolati come autocarri

I limiti alla deducibilità del costo (20% su un costo massimo di euro 18.075,99) ed alla detrazione dell’Iva (40% dell’imposta complessiva) relativa all’acquisto ed alla gestione degli autoveicoli riguardano solo quelli che sono classificati come: • autovetture, ossia veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti; • autocaravan, ossia veicoli speciali destinati al trasporto ed all’alloggio di persone per un massimo di sette.

 

I limiti alla deducibilità del costo (20% su un costo massimo di euro 18.075,99) ed alla detrazione dell’Iva (40% dell’imposta complessiva) relativa all’acquisto ed alla gestione degli autoveicoli riguardano solo quelli che sono classificati come:
·         autovetture, ossia veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti;
·         autocaravan, ossia veicoli speciali destinati al trasporto ed all’alloggio di persone per un massimo di sette.
 
Non sono, invece, soggetti ad alcun limite di deducibilità del costo né di detrazione dell’Iva i veicoli correttamente immatricolati come autocarri in quanto per loro natura utilizzabili esclusivamente nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale.
Preso atto di ciò, al fine di evitare le predette limitazioni di natura fiscale, molte imprese e professionisti hanno dato sfoggio di fantasia immatricolando auto, tra cui Suv e fuoristrada, come autocarri, nonostante il loro utilizzo fosse, di fatto, quello di una normale autovettura e non quello esclusivo ad uso ufficio.
Un simile comportamento deve ritenersi non corretto nonché facilmente contestabile da parte delle autorità fiscali.
Occorre, infatti, considerare quanto previsto sul tema dalla legge, la quale (comma 11 dell’art.35 del D.L. n.223/2006) stabilisce che vadano assoggettati al regime fiscale proprio degli autoveicoli destinati al trasporto privato di persone quei veicoli, che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone. Ciò senz’altro accade nelle ipotesi sopra prospettate nelle quali un Suv – o un fuoristrada - è immatricolato come autocarro al solo scopo di godere di un trattamento fiscale migliore.
Sul punto, poi, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con l’emanazione del provvedimento 6 dicembre 2006 teso ad individuare i veicoli che, indipendentemente dal fatto che dal punto di vista amministrativo siano autocarri, sotto il profilo fiscale devono essere considerarsi in tutto e per tutto delle autovetture. In particolare, la possibile “conversione” dell’autocarro in autovettura si ha – secondo quanto stabilito dal citato provvedimento – se dall’esame del libretto di circolazione del veicolo risultano i seguenti tre elementi:
· immatricolazione o reimmatricolazione come N1;
· codice carrozzeria F0 (effe zero);
· quattro o più posti.

L’assenza di uno solo di questi tre elementi (in quanto ad esempio il veicolo consente il trasporto di tre persone oppure presenta un codice carrozzeria diverso da F0) non fa scattare l’applicazione della disposizione che assimila il veicolo considerato ad un’autovettura.
Diversamente, in presenza di tutti e tre gli elementi di cui ai punti precedenti, occorre verificare un ulteriore quarto elemento, rapportando potenza – espressa in KW - e portata – espressa in tonnellate: si ha la temuta “conversione” dell’autocarro in autovettura qualora il risultato della formula (potenza/portata) fosse pari o superiore a 180.
 
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