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Riforma Appalti oggi in Camera: si va verso la soluzione unica recepimento Ue - riordino interno

Riforma #appalti (altrimenti detto Codice Appalti) approda alla Camera dopo un anno dal deposito della legge in Senato ma si profila una marcia indietro sulla scelta di separare il destino del recepimento delle nuove direttive europee da quella di riformare nel complesso il sistema degli appalti italiani

La Riforma Appalti (o ddl Appalti o Codice Appalti) è ufficialmente approdata a Montecitorio a un anno esatto dal deposito del ddl del Governo in Senato, comunicato alla presidenza del Senato il 18 novembre 2014, anche se poi del tutto trasformato e implementato durante l'esame parlamentare. Si tratta di un complesso ddl, che tocca diversi punti chiave dell'ordinamento Appalti Pubblici italiano il quale, negli obiettivi del Governo, deve essere completamente riordinato.

Ipotesi unica soluzione di Riforma?
In realtà la novità principale del momento è la probabile marcia indietro sulla scelta di separare il destino del recepimento delle nuove direttive europee da quella di riformare nel complesso il sistema degli appalti italiani. L'innovazione dei due decreti introdotta in commissione su input del Governo prevede il recepimento delle direttive Ue entro il 18 aprile 2016 con un primo decreto e il riordino del sistema con l'abrogazione del Dlgs 163/2006 tramite un secondo decreto da varare entro il successivo 31 luglio. Un emendamento potrebbe stravolgere questa strada aprendone una nuova: si studia infatti la possibilità di risolvere unicamente (entro il 18 aprile) entrambe le partite. 

Allungamento tempi
L'altra importante news riguarda invece l'allungamento dei tempi entro i quali le concessionarie potranno adeguarsi al nuovo obbligo di affidare con gara l'80% (e non più il 60%) dei lavori. L'emendamento fissa in 24 mesi, rispetto ai 12 attuali, il termine entro il quale i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici in essere, hanno l'obbligo di adeguarsi alla nuova soglia dei contratti da assegnare mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Centralizzazione appalti: si fa o no?
Non solo procedure ma anche Centrale Unica di Committenza 'vacante', tra i dubbi amletici della Riforma Appalti. Il capitolo del ddl dedicato alla centralizzazione degli appalti potrebbe essere un bluff, considerando che nella delega si precisa che per gli appalti sopra i centomila euro l'obbligo può essere assolto con poco sforzo, facendo affidamento su ambiti ottimali riferiti a unioni di comuni. Non solo: nel nuovo ddl sparisce il vincolo (inserito al Senato) di fare riferimento a una centrale di committenza di livello quantomeno regionale per gli appalti sopra la soglia comunitaria. C'è chi, in questo senso, inizia già a protestare (vedi la Sardegna).

Progettazione
Ancora, sul fronte progettazione, il riferimento ai concorsi appare molto morbido. Non ci sono grandi novità rispetto al precedente Codice Appalti, senza contare poi la questione del recepimento delle direttive e dell'attuazione della delega.

Problema Protezione Civile
Un altro problema da risolvere è quello che riguarda le deroghe di Protezione Civile: mentre al Senato le deviazioni erano state ammesse solo per appalti legati a calamità naturali (un caso che pareva blindato), ora si parla più genericamente di "situazioni emergenziali". 

La Riforma Appalti uscita dalla Commissione Ambiente del Senato

  • superamento della legge Obiettivo;
  • il trasferimento dell’incentivo del 2% per i dipendenti della PA dalla progettazione alla fase di programmazione e predisposizione delle gare ed a quella di controllo, con la previsione di sanzioni in caso di non controllo e inadempimenti;
  • cancellazione dell’obbligo di pubblicità di bandi e avvisi di gara sui quotidiani, con rimborso a carico dell’aggiudicatario. La norma scatterà dal 1° gennaio 2016.
  • riduzione del numero delle stazioni appaltanti da 36.000 a 200, che avverrà attraverso lo strumento delle unioni dei comuni;
  • previsione di una specifica disciplina per le concessioni industriali in autoconsumo da fonti rinnovabili;
  • obbligo per le concessionarie autostradali di affidare con gara l’80% dei lavori;
  • istituzione di una disciplina specifica per il subappalto, dove spiccano: l’obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l’espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l’obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto; l’obbligo di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l’obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti.