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COMPETENZE, ing. Carlo Rossi (RE): collaborazione e buon senso la via migliore

Intervista all’Ing. Carlo Rossi, Presidente Ordine Ingegneri di Reggio Emilia sulla questione delle competenze professionali

Intervista a cura dell’ing. Stefania Alessandrini, INGENIO

La questione “COMPETENZE PROFESSIONALI” in materia di progettazione in zona sismica sembra non avere la parola fine.
Dopo la Sentenza di inizio anno in seguito al ricorso di un Ordine territoriale degli Ingegneri (vedi link), a risollevare l’argomento, l’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato che con il parere n. 2539 dello scorso 4 settembre ha chiarito le rispettive competenze delle figure tecniche
 
Per approfondire l’argomento, INGENIO ha rivolto qualche domanda ad alcuni Presidenti di Ordini territoriali.
 
Intervista all’Ing. Carlo Rossi, Presidente Ordine Ingegneri di Reggio Emilia
 
1 Lo scorso 4 settembre, su richiesta della Regione Toscana, il Consiglio di Stato è tornato ad esprimere ancora una volta un parere in merito alle competenze di geometri ingegneri e architetti nel caso di opere in cemento armato. Puoi darci un suo commento sul parere?
Normalmente l’applicazione di una legge avviene interpretandone il senso letterale  … senza porsi il problema di cercare di individuare quali siano i principi logici che la stessa ha voluto esprimere.
Ogni qual volta però una legge tenta di definire in modo assoluto un fenomeno che si può presentare sotto molteplici sfaccettature (in questo caso il confine delle competenze) e lo fa attraverso la individuazione di uno o più parametri teoricamente caratterizzabili in modo preciso, ma nella realtà no (la modestia della costruzione …), crea inevitabilmente vuoti interpretativi a cui solo il buon senso può dare una soluzione (buon senso che purtroppo non è mai presente nelle leggi quale parametro possibile per consentirne l’interpretazione o l’applicazione). Se non si usa buon senso ma una visione estremistica di parte basata spesso sul concetto “più la sparo grossa, più chiedo, più ottengo”, i contrasti e le cause sono senza fine come nel caso in esame … decenni di querelle.
Detto ciò questo parere penso sia scaturito a seguito della volontà di utilizzare il buon senso e in base a ciò raggiunge conclusioni a mio avviso sostenibili, il che purtroppo non significa che risolva il problema perché è assai probabile anzi sicuro che qualcuno affermi che comunque questo è solo un parere e quindi non genera obblighi.
Ritornando al parere, personalmente mi trovo in ottimo accordo e tra parentesi le conclusioni sono sostanzialmente coincidenti con quanto territorialmente proposto recentemente dal nostro Ordine al Collegio dei Geometri, con il quale abbiamo un ottimo rapporto sia istituzionale che personale, per la definizione di un protocollo di intesa locale che, seppure senza alcuna valenza giuridica, consentisse di presentare a tutti gli iscritti una linea di indirizzo condivisa.
Ma in sintesi cosa afferma il parere e soprattutto come procede per raggiungere le conclusioni?
- Esegue un riepilogo della storia e dei riferimenti normativi che hanno portato la giurisprudenza a interpretazioni diametralmente opposte amplificate dal 2010 dalla abrogazione dell’art 1 del RD 2229 del 1939;
- Rileva specificatamente gli effetti di tale abrogazione con una giustificazione logica del fatto che è illogico l’effetto prodotto dalla eliminazione dello stesso;
- Riscontra quindi la inutilità delle logiche alla base dei pareri precedenti in quanto hanno consentito la affermazione di una tesi e contemporaneamente del suo esatto contrario;
- Afferma la necessità di superare tali logiche ricercando un “principio regolatore” che viene individuato nella necessità di perseguire il “pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità”;
- Sviluppa l’applicazione del principio individuato attraverso considerazioni che portano alla fine il Consiglio di Stato ad affermare che:
o   da un lato NON SI PUO RINUNCIARE alla competenza tecnica in ordine alla effettuazione dei calcoli ed alla direzione dei lavori per i conglomerati cementizi in quanto connessi alla staticità della costruzione e quindi alla incolumità pubblica, competenza che per i geometri è al più sufficiente ad affrontare “anche per le modeste costruzioni civili, la progettazione con l’uso del cemento armato di piccole costruzioni accessorie” e non di più.  
o   dall’altro NON PUO’ NON ESSERE consentito (e quindi DEVE ESSERE CONSENTITO) al geometra di procedere alla semplice progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili …
e tutto ciò mi pare espresso in modo molto chiaro e poco interpretabile come mi pare invece qualcuno abbia già tentato di fare.
Detto questo il problema delle competenze in ambito progettuale necessarie alla tutela della pubblica incolumità è molto più complesso … e non riguarda solo le competenze dei geometri. Oltre ad assicurare l’aspetto sostanziale sotto il profilo formale della individuazione dei limiti che la legge pone ad una categoria sulla base della preparazione media formalmente riconosciuta alla stessa (non conta la preparazione specifica del singolo che potrebbe anche essere eccelsa ma non per questo lo abilita a fare ciò che non può fare) andrebbe assicurato l’aspetto sostanziale sotto il profilo deontologico e cioè, dato per scontato il rispetto del primo, considerata l’ampiezza delle prestazioni che uno stesso tecnico può svolgere, ogni professionista dovrebbe fare solo ciò che è veramente preparato a fare. Ma questo è un altro problema.
 
2 Nel parere i Giudici sottolineano la necessità di “evitare comportamenti elusivi”, specificando che non sarà più sufficiente la controfirma sui calcoli del progetto da parte di un ingegnere o di un architetto. Nella pratica l’incarico non potrà più essere affidato al geometra che si avvarrà della collaborazione dell’ingegnere, ma dovrà essere sin dall’inizio affidato anche a quest’ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità. Cosa pensa della precisazione dei giudici? Ritiene sia una pratica diffusa?
Anche in questo caso sono assolutamente d’accordo con la precisazione dei giudici. La pratica è sicuramente molto diffusa e ha una sua precisa ragione d’essere. I geometri sono storicamente molto più presenti sul territorio in particolare al di fuori dei centri principali quali i capoluoghi; sono quelli che anche se per pratiche semplici sono quindi più a contatto con i potenziali committenti soprattutto privati. Da qui l’inevitabile e comprensibile rapporto con il geometra anche per opere più complesse nelle quali, pur rimanendo nell’ambito delle opere ammesse alla competenza dello stesso, comunque lo stesso geometra rilevando correttamente la necessità di coinvolgere altri professionisti richiede l’aiuto dell’ingegnere o dell’architetto. Il problema nasce quando il geometra o non coinvolge l’ingegnere o lo coinvolge solo per “fare” ma senza che quest’ultimo si assuma la responsabilità di ciò che ha fatto oppure infine lo coinvolga solo marginalmente facendogli assumere si la responsabilità di ciò che fa ma senza la minima condivisione del progetto stesso (un puro subappalto di servizio) quando è ormai abbastanza condiviso il fatto che la progettazione di qualsiasi opera non possa procedere per compartimenti stagni ma occorra sempre assicurare, attraverso un coordinamento generale e la partecipazione cosciente di tutti gli attori, la congruenza di tutti gli ambiti che compongono il progetto.
L’indicazione dei giudici, che indica come l’incarico all’ingegnere/architetto debba essere assegnato da subito e direttamente dal committente e non in “subappalto” dal geometra che pure è incaricato della progettazione generale, è finalizzata ad evitare comportamenti “elusivi” (come cita testualmente il parere), quali quelli richiamati, nell’ottica della tutela della pubblica incolumità.
 
3 Come ha ammesso il Consiglio di Stato la questione risulta essere "altamente controversa e non suscettibile di univoche soluzioni".
È corretto, secondo lei, che sia la giurisprudenza a definire tali limiti?
Sarebbe sicuramente meglio che gli Ordini e Collegi individuassero in modo condiviso tali limiti e che la politica facesse proprie tali indicazioni traducendole in atti di indirizzo normativo, ma poiché da quasi un secolo ormai il disaccordo è stato alimentato dagli stessi pareri della giurisprudenza che una volta hanno dato ragione all’uno e una volta all’altro senza risolvere il problema in modo definitivo, è sicuramente positivo che la stessa giurisprudenza corregga quanto meno l’approccio fino ad ora utilizzato fornendo “una strada percorribile” come mi pare sia stato fatto.
 
4 Con questo parere c’è qualche rischio che possa avere conseguenze sul passato?
Con riferimento naturalmente solo a situazioni accettabili anche prima del parere, non penso in quanto comunque, ammesso e non concesso che a seguito di questo parere da ora in avanti tutto si sviluppi secondo le logiche indicate, ciò non dovrebbe avere effetto sul passato soprattutto se ormai chiuso; al più potrebbe determinare la possibile modifica di qualche incarico in corso per il quale si potrebbero rivedere oggetto e destinatari degli incarichi secondo la logica indicata.