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Microzonazione sismica: bocciata dall’antitrust la lista degli incarichi nella Regione Marche

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli elenchi di professionisti (geologi, ingegneri e geometri) cui affidare incarichi di microzonazione sismica in quattro comuni delle Marche, violerebbero il principio di non discriminazione.

 
Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli elenchi di professionisti (geologi, ingegneri e geometri) cui affidare incarichi di microzonazione sismica in quattro comuni delle Marche, violerebbero il principio di non discriminazione.

L’articolo 1 dello Schema di disciplinare di incarico professionale costituente l’All. A) per i geologi, B) per ingegneri e architetti, C) per i geometri, al Decreto Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche n. 1 del 22 gennaio 2015 (denominato DECRETO N. 1/2015) – con il quale sono stati individuati i Comuni destinatari del finanziamento per effettuare le indagini/studi in oggetto e approvati gli schemi di contratto – prevede quanto segue: “Al fine dell’attribuzione degli incarichi di cui al presente disciplinare sono da considerarsi requisiti premianti e costituenti titoli curricolari le esperienze documentate relativamente a: studi di pianificazione territoriale, di infrastrutture e di strutture complesse in zona sismica, vulnerabilità sismica; partecipazione a corsi in gestione tecnica dell’emergenza, rilievo del danno e valutazione agibilità post sisma con superamento positivo della prova finale e partecipazione ai relativi seminari di aggiornamento; conoscenza approfondita del territorio oggetto degli studi; utilizzo di strumenti GIS. Nell’ottica di operare secondo il criterio di rotazione degli incarichi, generalmente sancito dal D.Lgs. n. 163/2006, il soggetto realizzatore (…) non potrà assumere più di un incarico professionale della presente tipologia, per ciascuna annualità di finanziamento, sia singolarmente che in forma associata (...)”.
Su queste basi, la Stazione Appaltante Intercomunale (SAI) –, centrale di committenza istituita ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. con delibera di Consiglio n. 8 del 30 aprile 2014 –, ha pubblicato l’“Avviso di gara esplorativo per la manifestazione di interesse per la selezione di professionisti per l’affidamento di un incarico per la realizzazione di studi di microzonazione sismica e di professionisti per analisi CLE”, prot. n. 817 del 14 marzo 2015, relativamente ai suddetti Comuni. L’Avviso di Gara precisa che si tratta di un affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e che esso “non pone in essere nessuna procedura selettiva concorsuale o paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, bensì semplicemente l’individuazione di soggetti da inserire in elenchi cui eventualmente attingere per affidamenti di incarichi specifici”.
L’Avviso di Gara individua, per ciascuno dei quattro Comuni suddetti, l’importo per il servizio di microzonazione geologica e quello per gli studi CLE, ciascuno per importi inferiori a 20.000 €. L’Avviso di Gara prevede, inoltre, che la SAI approverà, per ciascun Comune interessato dalla procedura, un elenco di professionisti geologi e un altro per ingegneri, architetti e geometri per i servizi CLE, all’interno dei quali il RUP di ciascun Comune attingerà secondo il criterio di rotazione per individuare il professionista affidatario. Tale criterio viene ripreso a pag. 2 dell’Avviso di Gara, secondo cui “Ciascun professionista non potrà assumere più di un incarico professionale, giusta previsione della Regione Marche con Decreto 1/DPS del 22 gennaio 2015 e allegati; a tal fine, in sede di affidamento, ciascun professionista individuato dovrà produrre dichiarazione di non aver assunto altri incarichi professionali della presente tipologia, sia singolarmente che in forma associata, relativamente alla presente annualità; qualora nella formazione delle graduatorie, lo stesso professionista dovesse risultare come primo in più graduatorie, la priorità della scelta seguirà l’ordine alfabetico tra i vari Comuni.
L’Avviso di Gara assegna un punteggio massimo in centesimi e considera “requisiti premianti e costituenti titoli curriculari”, alle “esperienze documentate”, per entrambi gli studi/analisi, relative alla conoscenza approfondita del territorio (35 punti), agli studi di pianificazione territoriale generale e/o attuativa o comunque inerenti l’oggetto dell’incarico (30 punti), alla partecipazione a corsi specifici per ciascun servizio (13 punti), all’utilizzo degli “strumenti GIS” (12 punti) e alla presentazione di proposte migliorative (10 punti).
Secondo l'Antitrust, “prevedendo quale titolo preferenziale per la formazione dell’elenco di professionisti il criterio della documentata conoscenza approfondita del territorio”in cui dovrà essere svolto l’incarico e assegnando a tale criterio il maggior punteggio attribuibile (35/100), gli Schemi di contratto Allegati al Decreto n. 1/2015 e l’Avviso di Gara introducono una ingiustificata restrizione alla prestazione dei servizi in questione”.
Tale scelta “appare idonea a tradursi nell’assegnazione del punteggio più rilevante al professionista in grado di documentare, anche mediante autocertificazione, sia pregressi lavori effettuati sul territorio, sia la propria iscrizione all’albo professionale regionale o provinciale (nel caso dei geometri), mentre, come evidenziato dal CNG segnalante, ogni professionista, anche attivo in altri ambiti territoriali ma con esperienza nei servizi affidati, sarebbe in grado, avvalendosi della tecnologia in uso nel settore, di acquisire la necessaria conoscenza delle caratteristiche geologiche e strutturali del territorio, a prescindere dall’ambito nel quale ha svolto la propria attività pregressa e/o dall’albo professionale di appartenenza. Ciò, peraltro, a prescindere dalla considerazione che acquisire tale conoscenza costituisce un mero e doveroso adempimento rientrante nella diligenza professionale”.
Secondo l'Autorità garante della concorrenza, quindi, il criterio di selezione previsto è idoneo a favorire i professionisti già attivi nel territorio, in violazione del principio di non discriminazione che vieta di effettuare una selezione di concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nell’ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni. Pertanto, benché l’importo complessivo, per ciascun Comune, per il servizio di microzonazione e CLE sia ampiamente inferiore a 40.000 € (20.000 ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/10) e, dunque, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 sia possibile ricorrere ad affidamenti diretti nelle procedure in economia o di cottimo fiduciario, la previsione e valorizzazione di un requisito su base territoriale come quello segnalato ha l’effetto di restringere arbitrariamente la platea di soggetti tra i quali l’amministrazione è chiamata a scegliere. Ciò si pone in contrasto con i principi di liberalizzazione delle attività economiche sanciti, in particolare, dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 59/10, che recepisce la c.d. Direttiva Servizi, come più volte sottolineato dall’Autorità in tutti i casi in cui norme o atti amministrativi hanno posto requisiti di accesso/esercizio dell’attività su base territoriale”.