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Alcune considerazioni sugli accertamenti catastali nel Comune di Roma

Nel presente lavoro vengono esaminati alcune ragioni tecnico giuridiche in base alle quali gli accer-tamenti catastali nel Comune di Roma ex art. 1, comma 335 della legge n. 311/2004, esaminati dallo scrivente, sono da ritenersi carenti sotto molti aspetti ed emessi in violazione del diritto di con-traddittorio e difesa del contribuente.

Nel presente lavoro vengono esaminati alcune ragioni tecnico giuridiche in base alle quali gli accer-tamenti catastali nel Comune di Roma ex art. 1, comma 335 della legge n. 311/2004, esaminati dallo scrivente, sono da ritenersi carenti sotto molti aspetti ed emessi in violazione del diritto di con-traddittorio e difesa del contribuente.

Premesse
L’art. 1, comma 335 della legge n. 311/2004, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), prevede che la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
Con deliberazione consiliare n. 5 del 11/10/2010 il Comune di Roma ha deciso di richiedere all’Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate) la revisione del classamento delle unità im-mobiliari site nelle microzone, che rispondono ai requisiti di cui al precedente art. 1, comma 335 della legge n. 311/2004.
Con determinazione del 30/11/2010, il Direttore dell’Agenzia del Territorio ha disposto la revi-sione del classamento delle microzone 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 10 , 11, 14 , 17, 18, 19, 20, 24 e 171 del Comune di Roma.
Ciò ha comportato l’emissione da parte dell’Agenzia delle Entrate di oltre 200.000 accertamenti solo sul Comune di Roma.
Le presenti considerazioni derivano dall’attività tecnico-giuridica e di studio, esperita dallo scri-vente, anche quale consulente nell’ambito di alcuni ricorsi promossi innanzi alla Commissione Tri-butaria Provinciale avverso gli accertamenti catastali ex art. 1, comma 335 della legge n. 311/2004 nel Comune di Roma.
Nel prosieguo verranno esaminati alcuni punti “deboli” degli accertamenti catastali esaminati dallo scrivente seguendo per comodità di esposizione la stessa divisione per “capitoli” operata dai predetti accertamenti.

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Ing. Paolo Raimondo
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