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Urbanistica: i principi del Consiglio di Stato sull'esercizio del potere pianificatorio

L’esercizio del potere di pianificazione non attiene solo all’aspetto edilizio del territorio ma va esercitato anche in relazione ad altre esigenze di sviluppo economico- sociale del territorio stesso in riferimento alla concreta vocazione dei luoghi e ai valori ambientali e paesaggistici, nell’ambito di una più ampia accezione del concetto di urbanistica ( cfr sentenza n. 2710/2012 già citata ) e in relazione alla portata del concetto di garanzia dello ius aedificandi come delineato da tempo dalla Corte costituzionale ( vedi sentenze nn.55 e 56 del 1968 ). In aderenza ai suddetti principi giurisprudenziali quindi gli interventi tutori dell’Amministrazione concorrente alla gestione dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici, in linea di massima, appaiono doverosamente esercitabili, come poi esercitati, dovendosi la P.A. procedente farsi carico di una verifica di conformità urbanistica a trecentosessanta gradi, comprensiva cioè della disamina di un pluralità di intereressi pubblici tra i quali si annoverano certamente i profili di tutela dell’ambiente e del paesaggio proprio al fine di imprimere ai luoghi un modello urbanistico più consono allo storia e ai costumi della comunità ivi insistente. Parimenti, sempre in linea di principio, la classificazione di un’area ad uso agricolo ben può esorbitare dall’esigenza di promuovere un utilizzo ad attività agricole dell’area stessa ed essere strumentale all’esigenza di conservazione di valori ambientali (cfr. Cons. Stato 27/7/2010 n. 4920; idem 2166/2010 ), sicchè anche questi aspetti specifici possono e debbono essere tenuti in considerazione dall’Autorità chiamata alla cogestione delle procedure di pianificazione.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13.10.2015 n. 4716

fonte "www.gazzettaamministrativa.it"