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Fisco e Professionisti: i beni nuovi possono essere super-ammortizzati

Il Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 introduce, per tutte le imprese e i professionisti, il super-ammortamento. In pratica, chi investe in beni aziendali ammortizza al 140 per cento anziché al 100 per cento il relativo valore fiscale; in tal senso il dato letterale della norma prevede che “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”. L’agevolazione rileva ai fini delle imposte sui redditi quindi sia ai fini dell’Irpef, per imprenditori individuali, società di persona e professionisti, sia ai fini dell’Ires, per società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e per azioni nonché per enti commerciali e non commerciali.

Il Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 introduce, per tutte le imprese e i professionisti, il super-ammortamento. In pratica, chi investe in beni aziendali ammortizza al 140 per cento anziché al 100 per cento il relativo valore fiscale; in tal senso il dato letterale della norma prevede che “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”. L’agevolazione rileva ai fini delle imposte sui redditi quindi sia ai fini dell’Irpef, per imprenditori individuali, società di persona e professionisti, sia ai fini dell’Ires, per società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e per azioni nonché per enti commerciali e non commerciali.
 
Rientrano nell’incentivo i macchinari produttivi nuovi (compresi i computer) acquistati nell'ultimo trimestre 2015 (in particolare a partire dal 15 ottobre 2015) e nel corso del 2016. Pertanto, sono agevolabili i beni consegnati o spediti dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016. Va da sé che qualora l’effetto traslativo fosse successivo rispetto alla consegna o alla spedizione rileva la data in cui esso si perfeziona.
La disposizione non si applica agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni (compresi quindi i capannoni), nonché agli acquisti dei beni indicati nell’allegato della legge (aerei, condutture, condotte, eccetera).
 
Per beni nuovi devono intendersi quelli acquistati dal produttore o dal rivenditore nonché quelli acquistati da un soggetto diverso da questi purché non siano stati mai utilizzati né da parte del cedente né da parte di qualsiasi altro soggetto.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, la proposta di legge stabilisce che “sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico”, ovverosia dei beni non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa o della professione come le autovetture. Per questi mezzi di trasporto il limite massimo del costo fiscalmente rilevante è innalzato del 40 per cento passando da 18.075,99 euro a 25.306 euro. In sostanza si incrementa il plafond su cui applicare la percentuale di deducibilità del 20 per cento, per la generalità delle imprese e professionisti. Il beneficio non riguarda, invece, i mezzi di trasporto concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta in quanto la norma non richiama la lettera b-bis) dell’articolo 164 del Tuir.

Si precisa, infine, che nel primo anno di entrata in funzione del bene la maggiorazione del 40 per cento si applica sulla metà del costo di acquisto del bene; pertanto, nel primo periodo si ha una quota di ammortamento maggiorata pari alla metà della quota di ammortamento maggiorata ordinariamente deducibile nei periodi d’imposta successivi.