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Maxiemendamento Legge di Stabilità 2016: tutte le novità per i professionisti tecnici

Tutte le novità della Stabilità 2016 per i professionisti tecnici: nuovi requisiti per l'accesso al regime fortetario di vantaggio per professionisti, piccole imprese e startup, stop all'aumento dell'aliquota contributiva Inps per gli iscritti alla Gestione separata e Fondo a sostegno del lavoro autonomo

Tutte le novità della #Stabilità2016 per i professionisti tecnici: nuovi requisiti per l'accesso al regime fortetario di vantaggio per professionisti, piccole imprese e startup, stop all'aumento dell'aliquota contributiva Inps per gli iscritti alla Gestione separata e Fondo a sostegno del lavoro autonomo. E libero accesso ai fondi UE

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Regime dei minimi per professionisti e piccole imprese
Le principali novità della Legge di Stabilità 2016 - il cui maxiemendamento è stato appena approvato in Senato - riguardanti i professionisti tecnici sono di stampo fiscale. In primis, riguardano l'articolo 8, che punta a rendere maggiormente vantaggiosa l'adesione al regime fiscale forfetario previsto dalla manovra 2015 (legge n. 190-2014) e fortemente criticato dal mondo dei professionisti. 

L'art. 8 prevede la modifica del regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva con l’aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale.

In linea generale è allargato il perimetro di applicabilità: la nuova Legge di Stabilità prevede che la soglia dei ricavi per l’accesso al regime forfetario aumenti di 15mila euro per i professionisti e di 10mila euro per le altre categorie di imprese.

Cambia inoltre il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.

Chi puà accedere al regime forfettario dei minimi? I lavoratori dipendenti e i pensionati con una attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell’anno precedente i 30.000 euro.

Un regime di particolare favore è poi destinato alle startup, che potranno beneficiare dell’aliquota del 5% (anzichè del 10%) per 5 anni, in sostituzione degli attuali 3. La misura non è limitata a coloro che intraprendono nuove attività avvalendosi del regime forfetario nel corso del 2016, ma è accessibile anche a quanti nel 2015 avevano già usufruito della fiscalità di vantaggio. Per beneficiare di questo vantaggio sono necessari alcuni requisiti:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti di cui al comma 1.

Imprese e lavoratori autonomi
Qui trattiamo l'articolo 9, che permettere a queste società di estromettere dal regime di impresa, a condizioni fiscali più vantaggiose di quelle attuali, gli immobili per i quali non si hanno possibilità di impiego profittevoli.

L'obiettivo è agevolare la fuoriuscita dalle società di immobili che potrebbero essere rimessi sul mercato e garantire allo Stato incassi rapidi, anche se di importo inferiore a quelli derivanti dalla tassazione attuale.

Sotto il profilo delle imposte sui redditi (Ires e Irap) la soluzione consiste in un'imposta sostitutiva con aliquota all'8%, oppure del 10,5% per le società considerate non operative ai sensi della legge 724-1997 o del decreto legge 131-1986. Agevolata anche l'imposta di registro, con un'aliquota dimezzata, mentre restano invariate le imposte ipotecarie e catastali.

Solo lavoratori tecnici autonomi: agevolazioni
Confermata l'aliquota al 27% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, nè siano pensionati. L'importo totale dovuto nel 2016 sarà quindi del 27,72%. L'aumento al 29% previsto per il 2017 risulta, invece, confermato.

Professionisti tecnici come le piccole imprese nell'accesso ai fondi UE
Unla'tra importante e attesa novità che riguarda la Legge di Stabilità 2016 e i professionisti tecnici è l'equiparazione con le piccole imprese per quel che riguarda l'accesso ai fondi europei: viene quindi sanata l'anomalia che, dal punto di vista operativo, non metteva gli autonomi in grado di accedere ai plafond UE. In tal senso è arrivata anche la ferma soddisfazione di Armando Zambrano, coordinatore della rete delle professioni tecniche. "Accogliamo questa equiparazione con estrema soddisfazione – le parole di Zambrano -. La chiedevamo da tempo, anche sulla scorta della normativa europea che invita i singoli stati ad equiparare i professionisti alla più ampia categoria di operatori economici, ai fini di consentire l'accesso ai finanziamenti anche europei".

Tecnicamente parlando, si legge nell'emendamento, "i piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle Pmi come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e Regioni". Il prossimo step prevede che i bandi nazionali e quelli delle singole Regioni dovranno adattarsi alle indicazioni dell'esecutivo. 

L'Italia quindi si adegua alle indicazioni espresse dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003/361/CE e dal regolamento Ue n. 1303/2013.

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