Antincendio
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Normativa antincendio per le attività commerciali: il passato, la Circolare 75/1967

Nell'articolo precedente si sono esaminati alcuni incendi significativi, avvenuti nelle attività commerciali nel mondo, allo scopo di valutare quali siano effettivamente gli elementi critici in merito alla prevenzione incendi riconducibili a questa tipologia di attività. In particolare la carrellata ha messo in evidenza l’enorme importanza dell’elemento gestionale.
L’importanza dell’elenco risiede nella possibilità di estrapolare una valutazione del rischio incendio per le attività commerciali, primo passo indispensabile per procedere all’elaborazione di una normativa in materia che sua basata sulla realtà dei fatti.
 
Passiamo ora a vedere in che modo le normative italiane in materia di prevenzione incendi per le attività commerciali che si sono succedute negli anni hanno trattato questa materia: sarà particolarmente interessante poi valutare il grado di successo della normativa, cioè se effettivamente siano stati centrati gli obiettivi necessari.
 
Cominciamo inevitabilmente in ordine cronologico, con la prima normativa emanata.
 
La prima normativa in Italia che si occupa di prevenzione incendi per le attività commerciali è la Circolare 75 del 3 luglio 1967, velocemente elaborata a seguito dell’incendio di Bruxelles di un paio di mesi prima. L’arcaicità della Circolare viene tradita dallo stesso titolo, dove si parla di “empori”: il titolo completo infatti è “Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.”. I supermercati alimentari erano agli albori, i Centri commerciali in Italia non erano ancora nati. Fino al 2010 questa è stata l’unica normativa esistente, e quindi anche i Centri commerciali erano compresi nel suo campo di applicazione.
È interessante notare che già nel titolo si parla di criteri e non di prescrizioni rigide: l’interpretazione corrente in seguito si è invece sempre più radicalizzata nel considerare la Circolare 75 come un insieme di disposizioni prescrittive, contraddicendo il titolo stesso del provvedimento.
Inoltre c’è sempre l’annosa questione della validità e cogenza giuridica di una Circolare ministeriale. Sono considerazioni da tenere a mente considerato che l’applicazione di questa Circolare, diventata con gli anni sempre meno in linea con il progresso sociale e tecnologico, ha visto sensibili e crescenti differenze fra i vari Comandi Provinciali VVF d’Italia.
 
La prima indicazione che si trova è che i grandi empori, in linea di massima, devono essere ubicati in edifici esclusivamente a ciò destinati. Il testo riflette la scarsa consapevolezza che all’epoca si aveva della funzionalità delle attività commerciali: naturalmente oggi è evidente che questa disposizione è completamente avulsa dalla realtà, dove le stesse ragioni commerciali che determinano l’esistenza di un’attività di questo tipo impongono, per molte tipologie, che essa sia ubicata proprio all’interno di spazi il più possibile urbanizzati. Per fortuna subito dopo si apre alla possibilità opposta: “Possono essere ubicati anche in edifici di diverse destinazioni, purché queste non siano alberghi, cliniche, scuole o locali di pubblico spettacolo e l'altezza dell'edificio sia inferiore a 31 metri in gronda”, a patto di essere compartimentati verso gli spazi di terzi. Il limite di 31 metri ha comportato la richiesta di diverse deroghe. Per quanto riguarda invece la destinazione degli edifici, disposizioni normative successive hanno contraddetto questo divieto di commistione fra diverse attività, come per esempio il DM 9.4.1994 sugli alberghi. Poco male: essendo queste ultime disposizioni con gerarchia giuridica superiore ed oltretutto più recenti naturalmente prevalevano sulla Circolare.
Devono esserci uscite di sicurezza sufficienti: questo punto verrà poi chiarito dalla Circolare 5210 del 1975, dove verrà chiarito il metodo per il calcolo delle vie di esodo.

È invece interessante soffermarsi brevemente sulla filosofia sottesa al concetto di affollamento. “Per la determinazione del numero delle persone presenti in ogni piano, bisogna riferirsi alle condizioni di massimo affollamento ipotizzabile e che comunque non dovrà essere inferiore” a 0.4 persone/mq per piani interrati e piani terra, 0.2 per piani superiori, 0.1 per uffici e magazzini. 

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