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Ribadito dal TAR della Liguria: l'ASCENSORE esterno è un VOLUME TECNICO

Dal Tar della Liguria una nuova sentenza sugli ascensori, che conferma però l’orientamento giuripsprudenziale prevalente di questi ultimi anni.

Dal Tar della Liguria una nuova sentenza sugli ascensori, che conferma però l’orientamento giuripsprudenziale prevalente di questi ultimi anni.
 
 
Si torna a parlare di ascensori e in particolare di ascensori esterni; un argomento spesso controverso che se da una parte costituisce una scelta obbligata dall’altra non sempre si integra esteticamente all’edifico.
 
IL CASO. Nel caso specifico il Giudice del Tar si è trovato ad affrontare il tema della natura dell'intervento e delle autorizzazioni necessarie a realizzare i lavori dando il proprio via libera all'intervento.
Il caso riguarda il ricorso di un condominio contro il Comune di Levanto, Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici della Liguria, per l’annullamento di un provvedimento di autorizzazione all’istanza di realizzazione di un ascensore per abbattimento barriere architettoniche presentata da un soggetto terzo.
 
ASCENSORE COME VOLUME TECNICO. Entrando nel merito dell’opera, il giudice amministrativo riprende l’indirizzo delle ultime sentenze (Tar Liguria n.1002/2015, Tar Campania n. 6431/2014, Cass. n.2566/2011 e CdS n. 6253/2012) evidenziando come “la giurisprudenza ha condivisibilmente negato la natura di costruzione all’ascensore realizzato all’esterno di un caseggiato, in quanto l’aggiunta di tale manufatto non avrebbe potuto essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni.
 
Tale orientamento - spiega la sentenza - è giunto all’esito di una riflessione che ha portato a delineare la nozione di volume tecnico come quell'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, che viene destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnicofunzionali della costruzione medesima. Si tratta di quegli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che tuttavia non possono essere ubicati all'interno di questa, come quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore.
La nozione così introdotta è derivata appunto dalla consapevolezza maturata in giurisprudenza relativamente al significato della proprietà, soprattutto condominiale, in una società che è mutata anche anagraficamente, e che considera l’ascensore come un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi piani di scale che li separano dalle vie pubbliche (nel caso in questione sino a quattro livelli sopra quello terreno).
 

Secondo il giudice amministrativo, quindi l'ascensore realizzato all'esterno del fabbricato deve essere considerato come un «volume tecnico» e non una «nuova opera», con quanto ne consegue anche dal punto di vista dei titoli abilitativi per il quale in questo caso è sufficiente una DIA. 

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