Acquisto o costruzione di abitazione destinate alla locazione – 1 Parte
- l’acquisto, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l’acquisto dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3 comma 1 lett. c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori per cui prima del 12 novembre 2014 è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio.
- erano già interamente o parzialmente costruite;
- era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato;
- era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.
- le opere siano ultimate entro il 31 dicembre 2017;
- sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014;
- le spese siano attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.
- l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale, e non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l’unità immobiliare non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- l’unità immobiliare deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale;
- l’unità immobiliare acquistata deve essere destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purchè tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
- il canone di locazione non deve essere superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al D.P.R. 380/2001, ovvero non deve essere superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 (contratti a canone concordato), e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della Legge n. 350/2003 (contratti a canone speciale);
- non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- deve essere accertata l’esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.
- del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita o dall’ammontare delle spese di costruzione attestate dall’impresa che ha eseguito i lavori nel limite massimo complessivo pari ad euro 300.000;
- degli interessi passivi pagati nell’anno dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime.
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
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