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La nuova UNI/TS 11300-6: il fabbisogno energetico di ascensori e scale mobili

La nuova UNI/TS 11300-6: il fabbisogno energetico di ascensori e scale mobili

 
Il fabbisogno energetico di ascensori e scale mobili è stato introdotto, nel calcolo della prestazione energetica di un edificio, dalla Legge 90 del 2013. Tale disposizione legislativa ha infatti aggiunto, accanto alla climatizzazione invernale ed estiva, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione e all’illuminazione, il cosiddetto “trasporto” tra i servizi da considerare nel contesto dei requisiti e delle certificazioni energetiche degli edifici. Nel corso del 2014, il CTI e l’UNI si sono quindi attivati per produrre una metodologia di calcolo dei fabbisogni anche per tali tipologie di impianti, a supporto appunto di questa richiesta della Legge 90. Tale attività ha visto la sua finalizzazione a marzo 2016 con la pubblicazione della UNI/TS 11300 parte 6, che ricordiamo, ai sensi del DM 26 giugno 2015, si dovrà applicare a partire da fine giugno 2016.
Nel presente articolo vedremo quindi quali sono i principali aspetti di questa nuova specifica tecnica, con particolare attenzione ai dati di input richiesti per i calcoli.
 
LA NUOVA UNI/TS 11300-6
Scopo e campo di applicazione
Scopo della UNI/TS 11300-6 è quello di fornire metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti ascensori, scale mobili, marciapiedi mobili, ma anche montascale, piattaforme elevatrici, montacarichi e montauto. In riferimento a queste ultime tipologie di impianti, si può dire che la specifica tecnica vada oltre le puntuali richieste della Legge 90/13; esse sono state comunque incluse, da un lato, per maggiore completezza nella trattazione e, dall’altro, per fornire un supporto metodologico anche in altri contesti, più ampi rispetto a quello delle certificazioni energetiche, come ad esempio le diagnosi.
Per quanto riguarda il campo di applicazione, la UNI/TS 11300-6 può essere utilizzata per impianti sia nuovi sia esistenti, installati in qualsiasi tipo di edificio, residenziale o non residenziale. In merito a quest’ultimo aspetto, si noti infatti che, sebbene la Legge 90/13 specifichi che nella prestazione energetica di un edificio gli impianti ascensori e scale mobili vanno considerati solo per il settore terziario, è opportuno considerare che, per gli edifici “misti” (si pensi, ad esempio, ad un palazzo dove vi possono essere sia appartamenti sia uffici), va comunque considerato l’utilizzo dell’ascensore anche per le unità immobiliari residenziali, anche se tale fabbisogno andrà indicato solo negli APE (attestati di prestazione energetica) relativi alle unità ad uso ufficio. 
Analizzando i contenuti della specifica tecnica, possiamo vedere come il testo sia essenzialmente suddiviso in quattro parti, corrispondenti ciascuna ad una delle tipologie di impianti trattate, ovvero ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili, montascale e piattaforme elevatrici, montacarichi e montaauto. 

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