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La relazione geologica va acquisita anche nella progettazione esecutiva

Breve commento alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1595 del 21 aprile 2016
di Gian Vito Graziano, past President CNG

E' passata quasi del tutto inosservata la recente Sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1595 del 21 aprile 2016, che ha sancito la necessità dell'acquisizione della relazione geologica non soltanto in sede di progettazione definitiva, ma anche in quella di progettazione esecutiva.
Il progetto esecutivo - recita testualmente la sentenza - deve necessariamente comprendere inter alia  la relazione geologica (e ciò, anche a prescindere dall’espresso richiamo che di tale obbligo sia stato fatto nell’ambito della lex specialis di gara). La necessità della relazione geologica anche in sede di progettazione esecutiva - si legge ancora - resta ferma anche nelle ipotesi in cui non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell’offerta tecnica.
Ad una prima valutazione la sentenza potrebbe sembrare di scarso interesse, essendosi limitata a confermare quanto già contenuto nella normativa di settore, ovvero la necessità di acquisire gli studi geologici a supporto di tutti i livelli di progettazione, dal preliminare all'esecutivo. Tuttavia la valenza generale della sentenza appare tutt'altro che trascurabile per almeno due diversi ordini di motivi.
Innanzitutto perché in essa trova ulteriore conferma il diritto di competenza esclusiva degli elaborati geologici, avendo escluso implicitamente l'eventualità che la documentazione geologica possa essere sostituita da qualsiasi altra relazione redatta da un diverso professionista (anche dallo stesso progettista), che sulla base di un precedente elaborato geologico o su criteri di vicinanza all'area di progetto attesti l'idoneità o la compatibilità geologica delle scelte progettuali.
In secondo luogo perché, costituendo le relazioni specialistiche parte integrante e "coessenziale" del progetto esecutivo, sancisce che i professionisti che le hanno redatte devono essere qualificati come progettisti in senso proprio, e non collaboratori, trovando quindi ennesimo motivo di rigorosa applicazione il divieto di subappalto per gli incarichi di progettazione. Il geologo insomma è qualificato come progettista e di conseguenza l'indicazione del suo nominativo rappresenta un elemento costitutivo dell'offerta in sede di gara.
Secondo la sentenza la mancata indicazione del nominativo del geologo non rappresenta una mera irregolarità (pur se essenziale) della domanda di partecipazione, ma concreta piuttosto il difetto di un elemento essenziale dell’offerta, il quale, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 46 del ‘Codice’, non può che comportare l’esclusione dalla gara.
In un suo recente articolo su Edilizia e Territorio (Il Sole 24ore), Giovanni La Banca argomenta in proposito che l'assenza di relazione geologica "non costituisce una irregolarità sanabile e non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non sussistono equivoci o incertezze".
Non potrebbe non essere così, dovendo la relazione geologica di progetto definitivo, si legge nell'articolo, necessariamente contenere "la definizione dei modelli geotecnici, compresi quelli sismici, riguardanti la geometria del suolo e del sottosuolo, la scelta dei modelli di comportamento dei terreni e i relativi parametri in relazione alle caratteristiche dell'opera".
Sembra tutto logico e coerente, eppure c'è chi ancora non ha compreso, al di la della norma e degli obblighi di legge, che senza una corretta modellazione geologica vengono meno le caratteristiche di coerenza con il contesto esterno, di conformità delle scelte e di soddisfazione delle esigenze della comunità alla quale l'opera è destinata che un buon progetto deve assolutamente possedere.