Incentivi | Efficienza Energetica
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Risparmio energetico per i professionisti

Risparmio energetico per i professionisti

A cura di EUROCONFERENCE – scritto da Viviana Grippo
 
L’articolo 2 del D.M. 19.2.2007 stabilisce che la detrazione d'imposta del (55/) 65% spetta indifferentemente:
  • alle persone fisiche,
  • agli enti
  • e ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, non titolari di reddito d'impresa,
qualora sostengano spese per l'esecuzione di interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, nonché
  • ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono spese per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti,
a prescindere dalla categoria catastale, dal titolo di possesso o detenzione.
 
È necessario, tuttavia, ai fini del diritto all’agevolazione, che gli interventi siano realizzati su edifici dotati di impianto di riscaldamento.
Hanno diritto all'agevolazione anche i professionisti i quali, in caso di utilizzo promiscuo del bene, potranno fruire della detrazione anche se le spese sono dedotte nella determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale.
 
Diversamente, l’Agenzia ha chiarito che la detrazione non spetta per gli interventi su beni costituenti l’oggetto e non lo strumento dell’attività aziendale.

Gli interventi agevolabili e le relative spese massime agevolabili/sostenibili sono elencate nella tabella che segue:

Dal punto di vista contabile ci sono due diverse interpretazioni.
 
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