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La ripartizione delle spese di riscaldamento dal punto di vista giuridico

La ripartizione delle spese di riscaldamento dal punto di vista giuridico

Intervista a Edoardo Riccio, avvocato e membro del Centro Studi Nazionale ANACI, l'Associazione Nazionale Amministratori  Condominiali e Immobiliari

1) Avv. Riccio, ANACI ha attivamente partecipato al tavolo di lavoro per la produzione della norma UNI 10200. Qual è il rapporto tra norma tecnica e diritto, in materia di ripartizione delle spese? Viene prima il diritto o l’energetica?

La ripartizione della spesa in materia di riscaldamento è una questione giuridica. In assenza di termoregolazione e contabilizzazione, non potendo scegliere la quantità di energia termica da prelevare né potendola contabilizzare, trova applicazione l'articolo 1123 comma 2 del codice civile, in base al quale: “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”. Il criterio ritenuto dalla Cassazione rispettoso della norma evidenziata, vede una tabella millesimale formata in base alla superficie degli elementi radianti (criterio che ricorda quello dimensionale). Prevale quindi il diritto. In questo caso il Legislatore ha richiamato la norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. All'epoca dell'entrata in vigore del D. Lgs. 102/2014, vi era la versione del 2013. Il legislatore italiano, recependo la direttiva europea, ha dato una particolare importanza alla ripartizione. Il codice civile ha infatti la principale funzione di disciplinare i rapporti tra privati. In questo caso, la ripartizione è collocata in una legge speciale. Questa, a mezzo della contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, persegue un fine ulteriore, quello di favorire il contenimento dei consumi energetici.

2) L’obiettivo della contabilizzazione è l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi. Ritiene che questa nuova versione della 10200 possa garantire il raggiungimento di tale importante obiettivo?

Anche in questo caso la questione rischia di essere prettamente giuridica. Il D. Lgs. 102/2014 prevede la ripartizione della spesa in base alla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. Sono tali, a mio avviso, quelli che possono essere determinati dall'evoluzione della scienza e della tecnica. Gli “aggiornamenti”, infatti, sono cosa diversa dalle “modificazioni” o “integrazioni”, non previste dal legislatore. Nel 2015 l'UNI ha emanato una norma contenente solo modificazioni. Nel 2016 il CTI ha licenziato un'ulteriore versione della 10200. Al momento in cui viene resa questa intervista la norma è in inchiesta pubblica dell'UNI e, quando uscirà, potrà essere diversa. A parte correzione di refusi, nella nuova versione vi sono state solo modificazioni ed integrazioni. La mia preoccupazione è che vi sia un contrasto con l'attuale formulazione dell'articolo 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs. Questo potrebbe portare a futuri contenziosi.

3) Può, in estrema sintesi, illustrare i principi giuridici che stanno alla base della ripartizione delle spese per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria? Ha senso dare delle percentuali di riparto arbitrarie per il riparto delle spese?

Già la Legge 10/1991 all'articolo 26 comma 5, prevede che, a seguito della termoregolazione, la ripartizione debba essere effettuata sulla base dei consumi effettivi. La Legge prevede così un obbiettivo senza dare gli strumenti. A mio avviso, l'unico strumento che avrebbe potuto essere utilizzato, era già la norma tecnica UNI. Si ricordi che le norme tecniche costituiscono la regola dell'arte. Lo strumento è stato invece previsto con il D. Lgs. 102/2014 il quale, dopo avere nuovamente richiamato il principio di consumi effettivi, precisa che la spesa debba essere suddivisa in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. Questa prevede una quota da ripartire in base ai prelievi volontari, ed una che tenga in considerazione i prelievi involontari. Sono entrambi consumi effettivi. Entrambi dovranno pertanto essere calcolati. La determinazione di un criterio di ripartizione diverso da quello legale è sempre sottratta alla volontà assembleare.

4) Argomento dibattuto: i coefficienti correttivi. Alcuni sostengono siano necessari, altri fanno presente come la Direttiva Europea 2012/27/CE non li ammetta. La norma li prevede? E le percentuali di riparto arbitrarie, tanto amate ed utilizzate in passato? Sono legali o no? Qual è la posizione di ANACI su questi aspetti?

ANACI non può fare valutazioni di merito e si deve attenere alla corretta interpretazione della norma. I coefficienti correttivi cercano di compensare le maggiori dispersioni delle unità immobiliari così dette sfavorite. Le dispersioni avvengono verso l'esterno, verso la cassa delle scale e verso le unità confinanti non riscaldate. Vi saranno poi maggiori dispersioni per quelle unità immobiliari poste a nord. Il condomino è costretto a prelevare calore anche in conseguenza del calore disperso. Tuttavia il legislatore, nel fare riferimento ai prelievi volontari di energia termica utile, ha deciso di non considerare il motivo per il quale il calore viene prelevato. Una delibera che individuasse criteri in senso contrario al dettato di legge, a mio avviso sarebbe impugnabile. Si ricordi anche che la ripartizione della spesa in maniera difforme al dettato della norma UNI 10200 vedrebbe il condominio destinatario di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2500. Oltre alla delibera che ha determinato i criteri di ripartizione non conformi a legge, anche quella che dà concreta attuazione a detti criteri (il rendiconto annuale), in ogni caso, potrebbe essere impugnata.

5) Il fatto che la norma sia rivista e ripubblicata all’inizio dell’estate, ultimo periodo utile per adeguarsi al D.Lgs. 102/2014, non rischia di creare disorientamento e rallentamento per le attività di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione? Sono possibili proroghe e/o deroghe?

Il termine del 31/12/2016 è imposto dalla Direttiva UE 2012/27. Una eventuale proroga potrebbe esporre l'Italia ad una procedura di infrazione.
La norma UNI 10200, all'esito dell'inchiesta pubblica, potrebbe vedere la luce a luglio/settembre. A questo si aggiunga una probabile modifica del D. Lgs. 102/2014 in punto ripartizione delle spese, così come suggerito al Governo dalla X Commissione del Senato. L'incertezza è quindi totale. Non è dato ad oggi di sapere se l'eventuale modifica legislativa vada o meno in contrasto con la nuova UNI. In tal caso, questa seconda dovrebbe soccombere.
Si consideri anche che l'attuale formulazione del D. Lgs. 102/2014 prevede la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. ANACI ha dato indicazioni ai propri iscritti di procedere con le attività aventi ad oggetto gli interventi sugli impianti e di soprassedere, al momento, sugli incarichi aventi ad oggetto i calcoli per la ripartizione delle spese. Occorre attendere, infatti, non solo la nuova UNI 10200, ma anche la pubblicazione delle modifiche al D. Lgs. 102/2014.

6) Cosa consiglia il Centro Studi Nazionale ANACI per una corretta deliberazione su questi temi? Un amministratore dovrebbe proporre la realizzazione di una diagnosi energetica, oltre alla progettazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione? Come giudica quanto asserisce la Regione Lombardia, che non richiede neppure il progetto per queste operazioni essenziali per la vita condominiale?

ANACI ha suggerito ai propri associati di disattendere la Delibera di Giunta Regionale che ritiene non necessario il progetto. Tale DGR non pare conforme a legge. Il Progetto è previsto dall'articolo 26 comma 3 della Legge 10/1991. Una norma di carattere regolamentare qual è una Delibera di Giunta, non può derogare una disposizione di Legge. Non basta. La DGR, di fatto, fa una interpretazione del DM 37/2008 disponendo che, poiché tale DM non prevede il progetto, conseguentemente lo stesso non è necessario. La Regione Lombardia non considera che il DM fa comunque salve diverse disposizioni di Legge e, appunto, l'obbligo del progetto è previsto dalla legge 10/1991. Il progetto, inoltre, costituisce parte essenziale della dichiarazione di conformità. Conseguentemente ANACI suggerisce ai propri associati di affidare l'incarico del progetto per gli interventi aventi ad oggetto l'introduzione della termoregolazione, ad un tecnico abilitato. Allo stesso, preferibilmente, dovrà essere affidato l'incarico anche di effettuare i calcoli per la ripartizione della spesa ai sensi della norma tecnica UNI 10200 o di quanto dovesse emergere dalla eventuale modifica di legge.