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Quadro RR di Unico 2016: contributi geometri (CIPAG)

I geometri iscritti alla CIPAG, che esercitano in forma individuale la professione, ovvero che la esercitano in forma associata o sono titolari di partecipazioni in società di capitali che esercitano l’attività ingegneristica (e abbiano compilato il modello SI relativo alla quota di volume di affari di competenza), sono tenuti alla compilazione della Sezione III del quadro RR, al fine di determinare la contribuzione obbligatoria.

Sono esonerati dalla compilazione della suddetta Sezione coloro che nel 2015 non erano in possesso di una partita IVA professionale attiva e che nel 2015 non hanno prodotto reddito professionale, anche senza carattere di continuità ed esclusività. I geometri iscritti alla CIPAG che rientrano in questa fattispecie devono comunque effettuare la dichiarazione previdenziale, con imponibile pari a zero, ma con una diversa modalità: utilizzando gli appositi servizi disponibili nell’area riservata presente sul sito istituzionale dove provvedere anche al pagamento dei contributi minimi 2016 e del contributo di maternità.

L’iscritto che è obbligato a presentare il modello Unico PF, deve invece compilare necessariamente il quadro RR, anche se il reddito professionale/volume d’affari è pari a zero.

I contributi da determinare e versare con il modello Unico 2016 PF sono:

  • il contributo soggettivo minimo di competenza 2016;
  • il contributo soggettivo autoliquidazione di competenza 2016 calcolato sul reddito prodotto nel 2015;
  • il contributo di maternità di competenza 2016;
  • il contributo integrativo minimo di competenza 2016;
  • il contributo integrativo autoliquidazione di competenza 2015 calcolato sul volume d’affari prodotto nel 2015.

Coloro che nel 2016 non risultano iscritti alla CIPAG nemmeno per un mese, ma che sono stati iscritti nell’anno 2015 per almeno un mese, devono versare alla CIPAG i seguenti contributi:

il contributo soggettivo accessorio sul reddito prodotto nell’anno di cancellazione;
l’eccedenza del contributo integrativo autoliquidazione rispetto a quanto già versato alla CIPAG a titolo di minimo per l’anno in cui è avvenuta la cancellazione.
La base imponibile per il calcolo del contributi previdenziali è costituita:

con riferimento al contributo soggettivo, dal reddito professionale netto prodotto nell’anno 2015, ricavabile da:

  • quadro RE - rigo RE23, in caso di esercizio dell’attività in forma individuale;
  • quadro RH – rigo RH15, in caso di partecipazione ad uno studio associato;
  • quadro LM – rigo LM 6, per i contribuenti forfetari o minimi;
  • quadro RL – righi RL1/RL15, in caso di utili in società o prestazioni occasionali;

con riferimento al contributo integrativo, dal volume d’affari Iva prodotto nell’anno 2015, ricavabile dal mod. IVA 2016 – rigo VE50, tranne per i contribuenti minimi cui bisogna far riferimento al rigo LM2 e per quelli forfetari cui bisogna considerare i componenti positivi di colonna 4 dei righi da LM22 a LM30.

Nel caso il geometra svolga anche l’attività in forma associata, ovvero partecipi in società che svolgono attività professionali che non siano società di ingegneria, al volume d’affari conseguito in forma individuale deve essere aggiunta la quota di volume d’affari professionale societaria, calcolata in relazione alla percentuale di partecipazione del geometra alla società. Qualora il geometra sia invece socio di una società tra professionisti, andrà considerato il volume d’affari complessivo in base alla quota percentuale detenuta dallo stesso ripartendo in modo proporzionale, tra i soli soci professionisti, eventuali quote detenute da soci non professionisti.

Per quanto concerne le percentuali contributive:

  • il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto nella misura del 14% del reddito fino a 152.650 € e del 3,5% per il reddito eccedente, al netto del contributo minimo accertato dalla Cassa. Quest’ultimo è pari a 3.000 € rapportato ai mesi di iscrizione, con riduzioni previste per i nuovi iscritti di età inferiore a 30 anni (riduzione ad ¼ nel primo biennio e ad ½ nei successivi 3), per i geometri praticanti iscritti negli appositi Albi di cui alla L. 75/1985 (riduzione ad ¼) e per i pensionati di invalidità e inabilità per proseguono l’attività (riduzione del 50%);
  • il contributo integrativo è dovuto nella misura del 5% del volume d’affari, ad eccezione dell’attività professionale in favore delle Amministrazioni pubbliche per le quali la misura è fissata nel 4%, al netto del contributo minimo (pari a 1.375 € per il 2015, 1.500 € per il 2016). Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i nuovi iscritti di età inferiore a 30 anni;
  • il contributo di maternità è pari a 17 € ed è dovuto da tutti coloro che risultano essere iscritti alla Cassa nel 2016 per almeno un mese, mentre non è dovuto dai soggetti cancellati dal 2015.

Il versamento dei contributi come sopra calcolati dovuti in base alla dichiarazione, va effettuato tramite il modello F24 Accise.

FONTE: EUROCONFERENCE