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Deroghe alle distanze tra edifici solo in caso di interesse pubblico

Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha ricordato che la regolamentazione delle distanze minime e delle altezze massime compete allo Stato: le Regioni quindi non possono intervenire
 
La Corte Costituzionale, con sentenza 178/2016, ha dichiarato illegittimo l'art.10 della Legge Regionale Marche 16/2015, riferito ad alcune deroghe sulle distanze minime tra edifici e sulle altezze degli stessi.
 
La normativa regionale originaria (legge 36/2014) prevedeva la possibilità di discostarsi dai parametri solo negli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio già esistente, riqualificazione urbana, recupero funzionale e lavori di interesse pubblico, mentre la legge 16/2015 ha eliminato l'obbligo di rispettare le distanze previste dal DM 1444/1968 negli interventi di trasformazione edilizia.
 
Secondo la Corte, intervenuta dopo l'impugnazione da parte del Governo della legge, così facendo la Regione fornisce un interpretazione potenziale di liberalizzazione 'generale' della normativa, ossia in tutti gli interventi di trasformazione e non solo in quelli volti al miglioramento e alla riqualificazione.

Il principio fondamentale, quindi, è che non si può derogare in merito alle distanze se non per i soli motivi di interesse pubblico

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