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Professionisti e costi dell'auto: deduzione per forfettari e appartenenti al regime dei minimi

La deduzione è diversa rispetto alla generalità dei professionisti: per i minimi è prevista la deducibilità delle spese al 50% anziché al 20%, mentre per i forfettari non è prevista alcuna deduzione

Auto & Professionista, un binomio imprescindiible (e ineluttabile). I costi si alzano, e per chi ha aderito al regime dei minimi e al nuovo regime dei forfettari ci sono diversità importanti rispetto a quanto 'tocca' ai professionisti 'standard'.

Per i professionisti aderenti al regime dei minimi, infatti, è prevista la deducibilità delle spese al 50% anziché al 20%, mentre per i forfettari non è prevista alcuna deduzione. Attenzione: la percentuale di deduzione limitata al 50% è valida solamente per chi esercita un'attività professionale o per le aziende che usano il veicolo in maniera promiscua, mentre la deducibiità è totale se l'auto è considerata a esclusivo uso aziendale (bene strumentale).

E' importante ricordare, a completezza, che per agenti e rappresentanti di commercio aderenti al regime dei minimi non si applica la percentuale di deducibilità dell’80%, ma quella del 50%.

Regime dei minimi
Per i contribuenti appartenenti al regime dei minimi, come visto, la deduzione è al 50% ma c'è un tetto massimo di spesa di 15.000 euro: se l'automobile è acquistata da un professionista, o è utilizzata in modo promiscuo dall'imprenditore, il costo rileva al 50%.

Sono inapplicabili, invece, i costi massimi deducibili per l’acquisto dei veicoli validi per la generalità dei contribuenti, pari a:

  • 18.075,99 euro, per autovetture o autocaravan (il limite per le autovetture è elevato ad euro 25.822,84 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);
  • 4.131,66 euro per i motocicli;
  • 2.065,83 euro per i ciclomotori.

Sono inoltre deducibili, sempre nelle % del 50 per i professionisti e le auto ad uso promiscuo e per agenti e rappresentanti e totale per le auto aziendali, i costi carburante, i costi di riparazione e manutenzione, i costi per l'assicurazione, le spese di custodia e parcheggio, i pedaggi e il bollo auto. Per quel che riguarda l'IVA, essendo indetraibile per i contribuenti minimi, entra a far parte del costo deducibile.

Infine, c'è il capitolo super-ammortamenti al 140% che valgono anche per i veicoli. Con una maggiorazione del 40%, cioè, è possibile dedurre gli acquisti di beni strumentali effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (probabile proroga al 2017).

Forfettari
Non è prevista nessuna deduzione per i contribuenti aderenti al regime forfettario (tassazione agevolata al 5% per le nuove attività e al 15% in generale). Non si scarica nessun costo, se si escludono i contributi previdenziali, perché il loro reddito è decurtato in base a un coefficiente di redditività, che varia a seconda del tipo di attività esercitato.

In ogni caso, bisogna stare attenti a non superare il limite annuo di acquisto per i beni strumentali di 20.000 euro. Se infatti l’auto è ad uso esclusivo strumentale aziendale rileva, nel predetto limite, per l’intero costo, diversamente, se appartenente al professionista o adibito dall’imprenditore ad uso promiscuo, al 50%.