Secondo Palazzo Spada, il decorso dei termini per lo screening comporta anche l'impossibilità per l'ente di richiedere ulteriori integrazioni documentali
E' illegittima la richiesta di sottoposizione del progetto a V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) se sono trascorsi i termini di screening. Lo ha sancito il Consiglio di Stato, con la sentenza n.3081/2016 depositata lo scorso 31 luglio, ricordando che “la disciplina legislativa sul procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - sulla base di un sostanziale favor del legislatore comunitario e nazionale - ha natura di normativa speciale, informata al canone della massima semplificazione al fine di "rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa".
Le normative nazionali e regionali, cioè, hanno già stabilito delle stringenti griglie di termini in tema di valutazione premilinare di sottoponibilità a VIA (cd. screening), decorsi i quali, per il Consiglio di Stato, l'ente è impossibilitato a richiedere ulteriore documentazione a corredo ed è comunque illegittimo qualsiasi provvedimento di sottoposizione a V.I.A. del progetto in esame.
Nel caso analizzato da Palazzo Spada, il termine è stato largamente superato, e quindi "l’inutile decorso del termine ricordato non ha prodotto un silenzio-assenso (al quale farebbe ostacolo l’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vertendosi in materia ambientale), ma la perdita di un potere di competenza regionale, quale è appunto quello di disporre il procedimento di V.I.A.”.
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