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Valutazione impatto ambientale, Consiglio di Stato: illegittima la sottoposizione se è decorso il termine dello screening

Secondo Palazzo Spada, il decorso dei termini per lo screening comporta anche l'impossibilità per l'ente di richiedere ulteriori integrazioni documentali

E' illegittima la richiesta di sottoposizione del progetto a V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) se sono trascorsi i termini di screening. Lo ha sancito il Consiglio di Stato, con la sentenza n.3081/2016 depositata lo scorso 31 luglio, ricordando che “la disciplina legislativa sul procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - sulla base di un sostanziale favor del legislatore comunitario e nazionale - ha natura di normativa speciale, informata al canone della massima semplificazione al fine di "rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa".

Le normative nazionali e regionali, cioè, hanno già stabilito delle stringenti griglie di termini in tema di valutazione premilinare di sottoponibilità a VIA (cd. screening), decorsi i quali, per il Consiglio di Stato, l'ente è impossibilitato a richiedere ulteriore documentazione a corredo ed è comunque illegittimo qualsiasi provvedimento di sottoposizione a V.I.A. del progetto in esame.

Nel caso analizzato da Palazzo Spada, il termine è stato largamente superato, e quindi "l’inutile decorso del termine ricordato non ha prodotto un silenzio-assenso (al quale farebbe ostacolo l’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vertendosi in materia ambientale), ma la perdita di un potere di competenza regionale, quale è appunto quello di disporre il procedimento di V.I.A.”.

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