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Progettazione in zona sismica: il Tar Campania torna sulle regole della collaborazione tra ingegneri e geometri

La collaborazione è possibile ma le attività dell'uno e dell'altro devono essere scisse in modo netto: struttura in cemento armato di competenza degli ingegneri, elementi architettonici ai geometri
 
Il Tar Campania, con la sentenza 4092/2016, è tornato sull'interpretazione delle norme che regolamentano le professioni di ingegnere e geometra per quel che riguarda la collaborazione alla progettazione degli edifici in zona sismica.
 
Il Tar Campania, di fatto, ha condiviso l'orientamento precedente del Consiglio di Stato in merito, sancendo che la collaborazione tra i due diversi tipi di professionisti è possibile, ma c'è necessità che le attività siano scisse in maniera netta e indiscutibile.
 
Nel caso di fattispecie, un ingegnere aveva firmato i calcoli strutturali per l’ampliamento di un edificio di un comune inserito in zona sismica 2, attraverso l’annessione di un nuovo corpo di fabbrica in cemento armato, mentre il geometra aveva progettato la parte architettonica, con contestazione da parte di un vicino sul permesso di costruire visto che alla progettazione aveva partecipato il geometra.
 
Il Tar, respingendo il ricorso, non ha escluso i geometri dall'attività di progettazione in zona sismica, qualora il progetto si riferisca agli elementi di chiusura della struttura, a i tamponamenti interni ed esterni e le parti architettoniche che non interessano la struttura di cemento armato
 
Il principio di differenziazione delle attività, quindi, in questo caso sancisce che la struttura in cemento armato è di competenza degli ingegneri, mentre ai geometri spettano gli elementi architettonici.

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IL COMMENTO di LUCA SCAPPINI, Presidente Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia

 
«Guardiamoci dal rischio di uno “spacchettamento” della progettazione»
 
La sentenza del TAR della Campania - (sentenza 4092/2016) circa l'interpretazione delle norme che regolamentano le professioni di ingegnere e geometra per quel che riguarda la collaborazione alla progettazione degli edifici in zona sismica - mi ha fatto riflettere su alcuni elementi che andrebbero approfonditi da tutti per poter poi iniziare un’analisi seria sulla questione delle competenze.
 
Nelle precedenti vicende che mi hanno visto coinvolto direttamente in materia di competenze forse davo per scontato ciò che, a questo punto, inizio invece a temere: ovvero credo di avere un concetto di progettazione e di sicurezza molto distante da quella degli organi legislativi e giudiziari.
 
Ho sempre creduto nella progettazione unitaria. La storia ci ha consegnato la “lezione” di grandi architetti/ingegneri che hanno saputo accentrare nella propria figura e operato sia la competenza tecnico-scientifica sia una visione artistica del manufatto. Senza andare troppo indietro nel tempo, penso a Pierluigi Nervi o a Sergio Musumeci. Ma anche oggi, nonostante la necessità di specializzazione renda molto difficoltosa la “sintesi” in un'unica professionalità degli intendimenti architettonici e strutturali, accanto al lavoro di grandi architetti troviamo l’apporto di grandi ingegneri che perseguono insieme, intorno ad un unico tavolo, una progettazione integratache affronta al contempo problematiche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.
Lo “spacchettamento” della progettazione è un salto culturale che non solo ritroviamo sempre più spesso, purtroppo, nella pratica ma che è, a questo punto, adottato anche dai giudici: un concetto che innesca aspetti negativi in termini di qualità e sicurezza nel settore delle costruzioni.Secondo quanto affermato dai giudici regionali, si potrà passare ad una fase successiva in cui qualsiasi persona, purché maggiorenne, potrà "vestire" un edificio calcolato da un ingegnere o un architetto. Prospettiva, questa, alquanto deprimente.
 
In più, l’attribuzione di specifiche responsabilità a tecnici diversi lascia sguarniti alcuni aspetti della progettazione che poi tornano alla ribalta nella poca qualità del costruito che riscontriamo in Italia. Non è sufficiente sapere che un fabbricato possa resistere in caso di sisma per dire che è sicuro. Ci sono aspetti impiantistici, idrogeologici, geotecnici che andrebbero valutati da tecnici esperti.
Abbiamo imparato che la maggior parte dei crolli dovuti ad eventi sismici sono legati a modifiche solo apparentemente architettoniche dei fabbricati esistenti, ma che in realtà incidevano pesantemente sulla struttura del fabbricato. Niente cemento armato, niente deposito pratica strutturale, ma danni immensi.
Ritengo, in conclusione, che occorra lasciare l’edilizia a tecnici competenti, che operino nel rispetto di una cultura della progettazione unitaria e integrata.
Sulla specifica sentenza del Tar della Campania, per quanto concerne lo stretto aspetto tecnico, non ho a disposizione né le tavole progettuali né gli atti di causa per poter esprimere giudizi.
Si intuisce che i giudici abbiano utilizzato il parere del Consiglio di Stato 2538/2015 (N.A. 7477) per giustificare il proprio giudizio. Devo rilevare, tuttavia, che non viene specificato nella sentenza quello che era il cuore del parere, ovvero:
·         qual è il motivo per cui il fabbricato è stato riconosciuto modesto?
·         l’incarico all’ingegnere strutturista è avvenuto secondo quanto previsto dallo stesso parere del Consiglio di Stato, ovvero direttamente dal committente e contestualmente all’incarico dato al geometra? (cfr.: l’incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell’ingegnere, ma deve essere sin dall’inizio affidato anche a quest’ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità);
·         è stato accertato che il capofila del progetto, visto che l’intervento è in zona sismica, fosse l’ingegnere, così come ben evidenziato dal citato parere del Consiglio di Stato? (cfr.: il grado di pericolo sismico della zona, in cui insiste la costruzione, non può non trovare considerazione nella valutazione di un progetto relativo alle piccole costruzioni accessorie e alle “modeste” costruzioni civili, nel senso appunto che ben possono le Amministrazioni competenti esigere che la “modestia” di una costruzione, che faccia uso di cemento armato, sia valutata con particolare rigore, al fine di considerare con prevalente attenzione la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche, che dovrà essere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche all’effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione. Sicché la progettazione statica, in questi casi, avrà prevalenza sulla progettazione architettonica e, se si vuole, il professionista capofila non potrà che essere l’ingegnere o l’architetto.)
 
Senza questi dati, ribadisco, non in mio possesso, nulla posso dire di più sulla sentenza.  
Tuttavia sarebbe stato fondamentale venissero ben e meglio evidenziati e giustificati.

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