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Ristrutturazione e detrazioni al 50%: chi può beneficiarne e chi no

Novità sull’ambito soggettivo della detrazione del 50%
 
Rubrica a cura di EUROCONFERENCE, articolo di Luca Mambrin
 
Possono usufruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir tutti i soggetti passivi Irpef residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero.
 
I soggetti ammessi ad usufruire della detrazione in oggetto sono:
 
  • il titolare del diritto di proprietà (proprietario o nudo proprietario);
  • il titolare di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento, quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione o la superficie;
  • l’inquilino;
  • il comodatario;
  • il socio di cooperative a proprietà indivisa, assegnatario dell’alloggio;
  • il socio di cooperative a proprietà divisa, assegnatario dell’alloggio, anche se non ancora titolare di mutuo individuale;
  • l’imprenditore individuale, purchè l’immobile oggetto dell’intervento non sia strumentale all’esercizio d’impresa e non sia un immobile merce;
  • i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, società in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile (inquilino o comodatario) viene richiesta una dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori.
La detrazione spetta, oltre che al pieno proprietario, anche al promissario acquirente nel caso in cui sia stato stipulato un preliminare di vendita (compromesso) e:
  • sia stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • esegua a sue spese gli interventi di recupero;
  • il compromesso di vendita sia stato registrato.
Come precisato poi nella C.M. n. 121/E/1997 la detrazione compete anche al familiare del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché sia convivente e sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
È stato in proposito precisato che:
 
  • per “familiari“, si intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile, requisito richiesto per fruire della detrazione, è costituito dalla condizione di familiare convivente e, pertanto, non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato;
  • la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori (risoluzione n. 184/E/2002 e circolare n. 15/E/2005). 

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