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I presupposti per la conservazione dell’agevolazione prima casa

La normativa “prima casa” non tende ad agevolare meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni da parte di acquirenti, che ne siano privi o ne siano rimasti privi a seguito di rivendita di altro in precedenza acquistato.

Rubrica a cura di EUROCONFERENCE – articolo di Luigi Ferrajoli

La normativa “prima casa” non tende ad agevolare meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni da parte di acquirenti, che ne siano privi o ne siano rimasti privi a seguito di rivendita di altro in precedenza acquistato.

Pertanto, in caso di successivi atti di vendita dell’immobile e riacquisto entro l’anno di altro immobile, affinché il contribuente possa mantenere l’agevolazione, occorre che egli fornisca la prova che l’acquisto sia seguito dall’effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquistati nelle singole transazioni, in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata.

Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13958/2016, nella quale vengono chiariti quali sono i presupposti per la conservazione dell’agevolazione “prima casa”, concessa ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, nel caso di successive vendite ed acquisti di immobili.

Nel caso di specie un contribuente acquistava nel 2004 un’unità abitativa usufruendo dell’agevolazione prima casa, nel 2005 tale immobile veniva ceduto ad un terzo acquirente, mentre nel 2006 il medesimo contribuente acquistava un’altra unità abitativa sempre beneficiando dell’agevolazione prima casa e chiedendo che il credito d’imposta di cui all’articolo 7 L. 448/1998, maturato con l’alienazione del precedente immobile, fosse portato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’acquisto della nuova unità abitativa. L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di liquidazione con il quale contestava la decadenza dall’agevolazione prima casa in relazione al primo acquisto, in quanto il contribuente non aveva mai trasferito la propria residenza in tale immobile e provvedeva contestualmente al recupero del credito d’imposta.

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