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Cassazione: la responsabilità del delegato del datore di lavoro e del coordinatore

La sentenza n.28250 del 7 luglio 2016 della Suprema Corte si occupa della responsabilità del delegato del datore di lavoro per aver omesso di verificare l'idoneità delle misure di sicurezza, e del coordinatore per la sicurezza nel cantiere

Con sentenza n.28250 pubblicata lo scorso 7 luglio, la Corte di Cassazione (Penale, Sez IV) si è pronunciata su una vicenda infortunistica che chiama in causa gli obblighi del delegato del datore di lavoro, quelli del coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, e la rilevanza del comportamento imprudente del lavoratore.

Nella fattispecie, il fatto riguardava la morte di un operario, deceduto sul cantiere in conseguenza delle gravi lesioni riportate a seguito del violento impatto sul pavimento della tromba dell'ascensore, dopo essere salito per le scale raggiungendo il piano dove era presente l'intavolato provvisorio dell'ascensore per eseguire alcuni lavori.

L'operaio aveva deciso di utilizzare l'ascensore come montacarichi per accelerare il suo lavoro e, per farlo, non aveva dovuto superare alcuna difficoltà, visto che i cancelletti metallici provvisori non erano chiusi con lucchetto o altro dispositivo che richiedesse l'uso di chiavi, e che il pannello di comando provvisorio dell'ascensore non era provvisto di sistemi che impedissero l'uso ai non autorizzati (bastava solamente collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente per rendere funzionante la macchina elevatrice, che poi poteva essere messa in moto agendo sui pulsanti del quadro di comando).

La raccomandazione orale del datore di lavoro a non usare l’ascensore, secondo i giudici di primo grado che avevano condannato il delegato del datore di lavoro e il coordinatore della sicurezza, lasciando solo un 25% di colpa all'operaio, non sarebbe stata sufficiente, visto che era stat proprio la difficoltà di portare i carichi in quota, dovuta all'organizzazione del cantiere, a indurre all'inosservanza della "raccomandazione" nell'interesse della stessa ditta esecutrice dei lavori, e non era stata comminata alcuna sanzione nei confronti di chi fosse stato colto a trasgredirvi.

La Cassazione ha respinto il ricorso argomentando, in primis, che “colui che rivesta una posizione di garanzia in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento della persona offesa sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro”.

Pertanto, a rinforzo di quanto sopra, “il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro”.

La Cassazione osserva altresì che nell'ipotesi di infortunio mortale sul lavoro, come nel caso di specie, oltre al datore di lavoro e al responsabile di cantiere, rispondono anche il "responsabile dell'impresa appaltatrice incaricata dell'installazione dell'impianto di ascensore, per non  aver provveduto all'adozione di tutte quelle cautele idonee e necessarie per la totale disattivazione dell'impianto stesso, consentendo così l'utilizzo improprio dell'impianto come montacarichi e la conseguente caduta del lavoratore nel vano ascensore".

Inoltre, la responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori viene individuata in relazione alla circostanza che lo stesso, ai sensi degli artt.91 co. 1 lett. a) e 92 del d.lgs. 81/2008, deve redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 del citato decreto, con i contenuti espressamente indicati nell'allegato 15, e tenerlo costantemente adeguato in relazione all'evoluzione dei lavori.

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