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Incentivi per fonti rinnovabili: vale il primo collegamento dell'impianto alla rete

Secondo il Tar Lazio, un impianto di cui al DM 18.12.2008 diventa meritevole di accedere ai benefici pubblici soltanto quando la sua produzione venga messa a disposizione della generalità degli utenti

Per l'ammissione agl incentivi pubblici inerenti al DM del 18 dicembre 2008 (incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) fa sempre fede il primo collegamento dell'impianto alla rete. E' il principio di base della sentenza n.9698/2016 del TAR, pubblicata lo scorso 14 settembre, avente ad oggetto la controversia tra una società e il Gestore dei servizi energetici in merito a un impianto idroelettrico.

Un impianto di cui al DM 18.12.2008, quindi, diventa meritevole di accedere ai benefici pubblici soltanto quando la sua produzione venga messa a disposizione della generalità degli utenti. Nella fattispecie, quindi, non rileva nulla il fatto che l'impianto in questione abbia già funzionato in isola.

La controversia nasce dall'interpretazione della “Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” del maggio 2010, che nel Glossario (v. par. 11) definisce la “data di entrata in esercizio” in termini coincidenti con il DM sopracitato, precisando che “nel caso di un impianto esistente che abbia funzionato in isola e che si connetta poi alla rete con obbligo di connessione di terzi, la data di entrata in esercizio non è quella di primo parallelo, ma è la data della prima produzione di energia elettrica dell’impianto funzionante in isola”.

Per il TAR, l’affermazione non è "mai stata menzionata nel procedimento di controllo e non trova comunque sostegno nella disciplina di settore. Quindi, di conseguenza, “potrebbe pertanto supportare il provvedimento oggi in esame, in linea con l’orientamento secondo cui le circolari amministrative, in quanto atti di indirizzo interpretativo, non sono vincolanti per i soggetti estranei all’amministrazione, mentre al contrario lo sono per gli organi destinatari purché legittime, potendo essere disapplicate qualora contra legem”.

A rinforzo, il TAR sottolinea peraltro che lo stesso Glossario sopracitato definisice il sistema elettrico come il "complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento presenti sul territorio nazionale", di fatto confermando la rilevanza, per l'accesso agli incentivi di cui sopra, della nozione di sistema elettrico nazionale. 

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