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Consiglio di Stato: risarcimento del 5% dell'offerta per danno da mancata aggiudicazione

Il risarcimento scatta in assenza di allegazione probatoria e il privato può provare la colpa della PA anche semplicemente dimostrando l'illegittimità del provvedimento lesivo

Il danno da mancata aggiudicazione, in assenza di allegazione probatoria, va liquidato all'impresa danneggiata per il 5% del valore dell'offerta. Lo ha evidenziato il Consiglio di Stato, con sentenza n.3858/2016 pubblicata il 13 settembre, ricordando che è ragionevole ritenere che l'impresa "abbia riutilizzato mezzi e manodopera impiegati per la gara da cui è stata esclusa illegittimamente per lo svolgimento di altri lavori analoghi o di servizi e forniture, vedendo così ridotta la propria perdita di utilità".

La percentuale del 5% deve ritenersi, secondo Palazzo Spada, "idonea a ristorare anche il c.d. danno curriculare patito dalla società appellante in conseguenza della illegittima mancata aggiudicazione".

Ma come si configura l'elemento soggettivo che porti al danno risarcibile? Il Consiglio di Stato richiama in tal senso l'orientamento secondo cui "il privato può provare la colpa dell'amministrazione anche semplicemente dimostrando l'illegittimità del provvedimento lesivo, illegittimità la quale, pur non identificandosi nella colpa, costituisce, tuttavia, un indizio (grave, preciso e concordante) idoneo a fondare una presunzione (semplice) di colpa che l’amministrazione può vincere dimostrando elementi concreti da cui possa evincersi la scusabilità dell'errore compiuto".

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