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Quando e/o come si deve ripresentare la richiesta di Autorizzazione Sismica a seguito di varianti?

Alcune note su come comportarsi nel caso di piccole varianti e/o particolari costruttivi, progettati e/o aggiornati in corso d'opera.

Una domanda che si fanno in tanti. I riferimenti ci sono ma sono poco noti.
 
Il caso classico, in cui ci si pone questa domanda, è: se sostituisco le travi ed i pilastri in opera in c.a. del mio modello, di cui ho già l'Autorizzazione Sismica, con Travi PREM o con travi in c.a. parzialmente prefabbricate e/o con pilastri a nodo umido devo ripresentare una nuova richiesta di Autorizzazione?
 
In realtà, dall'Autorizzazione alla realizzazione vera e propria, è naturale ci siano comunque una moltitudine di piccole varianti e/o particolari costruttivi, progettati e/o aggiornati in corso d'opera, in occasione dei quali ci si fa la stessa domanda per cui mi è apparso utile cercare conforto nel quadro normativo e redigere queste note a beneficio di un'ampia platea.
 
Occorre necessariamente partire dalla Norma di Legge che prevede tale procedura: l'art. 18 della L. n. 64 del 3/2/74 ripreso nell'art. 94 del DPR 380/01 ".. nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità.... non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione".
 
Occorre anche prendere in considerazione i contenuti tecnici della richiesta che sono regolati dal precedente art. 93 c. 3 "....... il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti..... e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture."
 
L'altro riferimento necessario per questa analisi è quello relativo alle Responsabilità. Per semplicità ci riferiamo all'art. 8 del Regolamento Regione Lazio 7/2/2012 n.2.
Diciamo subito che nessuna responsabilità è prevista per la PA e cioè che l'osservanza delle norme e delle regole tecniche sono tutte e solo in capo al progettista.
 
"1. Il Progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati nel D.P.R. n. 380/2001 e ai decreti interministeriali previsti dallo stesso D.é.R. in materia di edilizia antisismica..."
 
"2. Il Direttore Lavori ed il costruttore.... sono responsabili della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali, esecutive ....."
 
"3. Il Collaudatore  ..... è tenuto alla verifica della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, nonchè ad inserire espressamente nella relazione di collaudo la dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto realizzato...".
 
Ecco, proprio quest'ultima prescrizione, paradossalmente, comincia a dare una misura alla risposta che stiamo cercando. Che senso avrebbe rilasciare questa dichiarazione se il progetto autorizzato dovesse essere un as built già firmato e dichiarato adeguato dal Progettista e già autorizzato dall'UT della Regione?
 
L'unica spiegazione logica è che il realizzato, e cioè il progetto as built, non potrà mai essere identico a quello preventivamente autorizzato ed il Collaudatore dovrà affermare che esso non se ne discosti in maniera significativa.
 
Questa affermazione, sicuramente ragionevole, in molte Regioni è regolata in maniera specifica.
Vediamone alcune...
 
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