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Distanze minime in edilizia: per superare i limiti serve l’ok di tutti i vicini

Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi. E’ questo il principio alla base della sentenza 9879/2016 del Tar Lazio, che riguarda le distanze minime in edilizia e sancisce che il superamento dei limiti è possibile solamente dietro nulla osta di tutti i vicini.

Tar Lazio: il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti di terzi e il comune ha l'unico onere dell'accertamento della sussistenza del titolo alla disponibilità dell'area oggetto dell'intervento.
 
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi. E’ questo il principio alla base della sentenza 9879/2016 del Tar Lazio, che riguarda le distanze minime in edilizia e sancisce che il superamento dei limiti è possibile solamente dietro nulla osta di tutti i vicini.
 
I giudici amministrativi hanno richiamato il testo unico dell’edilizia (dpr 380/2011), che all’art.11 dispone, appunto, che in materia di tutela dei terzi l'amministrazione deve considerarsi onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo astrattamente idoneo da parte del richiedente alla disponibilità dell'area oggetto dell'intervento edilizio, senza che si possa pretendere che questa assuma il compito di risolvere eventuali conflitti di interesse tra le parti private in ordine all'assetto proprietario.
 
Il caso di specie riguardava l’ingiunzione di demolizione in riferimento alla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia (“ampliamento di balcone esistente con scala metallica di accesso dal piano sottostante senza il consenso del confinante”), ritenuta illegittima dai proprietari dell’immobile.
 
Per il Tar, invece, il presupposto della misura sanzionatoria deriva proprio dalla previsione dell’art.11 del dpr 380/2011 sopracitato, ossia nell’assenza del consenso ai lavori da parte del confinante: nel caso specifico, infatti, i ricorrenti non avevano comprovato l’assenso di tutti i vicini ma solo di alcuni. 
 
L’omessa acquisizione veniva quindi accertata dal comune, che predisponeva la demolizione perché le opere erano poste a distanza inferiore a quella minima di 5 metri dalla proprietà del soggetto che non aveva fornito il nulla-osta, un limite legale “destinato ad investire anche il rapporto pubblicistico immediatamente conoscibile e sanzionabile da parte dell’ente locale”.
 

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