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Abusi edilizi: la demolizione dell'immobile è legittima anche dopo la vendita

Per la Cassazione, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato

La demolizione di un edificio abusivo, realizzato quindi tramite abuso edilizio, è legittima anche se avviene dopo la vendita. Questo perché "l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo perché l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l'avente causa, se estraneo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti del dante causa, o dei suoi eredi, a seguito dell'avvenuta demolizione".

Il principio è stato ribadito dalla Cassazione (Sez. III, Penale) con la sentenza 45433 del 27 ottobre, che ha precisato come l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato. Questi, 'nel caso', potranno poi rivalersi nei confronti del dante causa o dei suoi eredi, dopo la demolizione dell'opera.

 

I giudici supremi evidenziano altresì che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo conserva la sua efficacia nei confronti di qualunque acquirente dal condannato, stante la preminenza dell'interesse paesaggistico e urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell'avente causa del condannato.

 

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