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Edifici a energia quasi zero: come riqualificare il costruito

Valutazione della prestazione energetica e dei potenziali risparmi energetici conseguibili in seguito alla trasformazione degli edifici esistenti in nZEB: alcuni casi studio.

1. INTRODUZIONE
I consumi energetici destinati agli usi finali del settore civile rappresentano la prima voce del bilancio energetico nazionale (37% sul totale) [1] e incidono fortemente sulle emissioni di anidride carbonica dovute alla combustione di fonti fossili. Questo dato è in linea con la situazione europea, perciò il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei è un aspetto di fondamentale importanza, non solo per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 da parte dell’Unione Europea, ma anche per il conseguimento degli obiettivi più a lungo termine della strategia climatica nell’ambito della tabella di marcia verso un’economia a bassa intensità di carbonio entro il 2050.

La legislazione italiana vigente, che recepisce la Direttiva Europea 2010/31/UE (EPBD recast) sulla prestazione energetica nell’edilizia [2] prescrive che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero e a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano a energia quasi zero.

Di fatto però le nuove costruzioni rappresentano solo una piccola porzione dell’enorme patrimonio edilizio e l’obiettivo “energia quasi zero” per le nuove costruzioni potrà contribuire solo in minima parte alla riduzione dei consumi energetici legati agli usi civili. Inoltre la grandissima maggioranza del patrimonio edilizio esistente in Italia, come in Europa, è costituito da edifici realizzati prima dell’entrata in vigore di qualsiasi provvedimento sull’efficienza energetica e molti di essi non sono mai stati oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

Ne consegue che l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente è una misura imprescindibile per ridurre i consumi di energia e anche la Commissione europea ne riconosce l’importanza e invita, con la raccomandazione UE 2016/1318 [2], gli Stati membri ad accelerare l'elaborazione di politiche specifiche a sostegno della ristrutturazione degli edifici esistenti per trasformarli in edifici a energia quasi zero.

A livello nazionale, in recepimento della Direttiva europea sono stati definiti le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici da rispettare per gli edifici nuovi ed esistenti sottoposti a ristrutturazione.
Nell’ambito dell’attività di ricerca “Studio sulla prestazione energetica di edifici riqualificati a energia quasi zero”, finanziata da RSE (Ricerca sul Sistema Energetico), sono state valutate le tecnologie conformi alla trasformazione di alcuni edifici esistenti, rappresentativi del patrimonio edilizio nazionale, in edifici a energia quasi zero, attraverso interventi di ristrutturazione globale, secondo i requisiti definiti dal quadro legislativo nazionale.

2. QUADRO METODOLOGICO
2.1. I requisiti degli edifici a energia quasi zero
Il concetto di edificio a energia quasi zero (nZEB: nearly Zero-Energy Building) compare per la prima volta nella Direttiva europea 2010/31/UE (EPBD recast) e viene recepito a livello italiano dalla Legge 90 del 2013 [4], che modifica e integra il D.Lsg. 192/2005, con la definizione di un “edificio ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in situ”.

Inoltre la L. 90/2013 recepisce l’articolo 9 dell’EPBD recast e prescrive che dovranno essere edifici a energia quasi zero:

• tutti gli edifici di nuova costruzione a partire dal 01-01-2021;
• gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi a partire dal 31-12-2018.

Successivamente a livello nazionale il D.M. 26-06-2015 Requisiti Minimi [5], provvedimento attuativo del D.Lsg. 192/2005 e s.m.i., chiarisce che sono da definirsi edifici a energia quasi zero tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, che rispettano:

• specifici requisiti relativi al fabbricato, all’involucro edilizio, ai sistemi impiantistici e alla prestazione energetica dell’edificio;
• l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili, secondo i principi minimi previsti dal relativo D. Lgs. 28/2011 [6].
In dettaglio i requisiti fissati dal D.M. Requisiti Minimi sono così articolati:
• rispetto dei valori limite dei seguenti parametri, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici:
- coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (H’T);
- area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est/Asup,utile);
- indici di prestazione termica utile per riscaldamento e raffrescamento (EPH,nd, EPC,nd);
- efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione invernale (?H), di climatizzazione estiva (?C) e di produzione di acqua calda sanitaria (?W);
- indice di prestazione energetica globale totale dell’edificio (EPgl,tot);
• copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, delle seguenti quote:
- 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria (55% per gli edifici pubblici);
- 50% della somma dei consumi previsti per il riscaldamento, l’acqua calda sanitaria e il raffrescamento (55% per gli edifici pubblici).

2.2. Valutazione della prestazione energetica degli edifici
Lo scopo dell’attività è la valutazione della prestazione energetica e i potenziali risparmi energetici conseguibili in seguito alla trasformazione degli edifici esistenti in nZEB. Affinché i risultati siano estendibili all’intero parco edilizio residenziale esistente, i casi studio analizzati sono edifici-tipo rappresentativi del parco edilizio nazionale, definiti nell’ambito del progetto di ricerca europeo.

Per il calcolo della prestazione energetica degli edifici si adotta il metodo di calcolo semi-stazionario, definito dalla serie di specifiche tecniche UNI/TS 11300, con riferimento ad una valutazione energetica in condizioni standard.

ALL'INTERNO DEL PDF LO STUDIO SU ALCUNI CASI STUDIO