Data Pubblicazione:

Sopraelevazione condominio: ok solo se può resistere a un sisma

La Cassazione sancisce che il piano in più (sopraelevazione) si può realizzare solo in caso di prova di idoneità a fronteggiare un eventuale terremoto, fornita da parte dell'autore dei lavori

Se il piano in più, o sopraelevazione, di un condominio è corredato dalla prova di resistenza all’eventuale sisma, da fornire da parte di chi effettua i lavori, allora tale intervento è realizzabile. Altrimenti no.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con sentenza 23256/2016 del 15 novembre, ha accolto il ricorso di un condominio contro la realizzazione di un nuovo appartamento, su una terrazza al settimo piano, pericolosa per la staticità dell’edificio.

La proprietaria dell’immobile aveva vinto i primi due gradi di giudizio, con la Corte di Appello che aveva escluso un rischio della stabilità dell’edificio creato dal maggior carico in un edificio “comunque” non in linea con la normativa antisismica.

Per i giudici supremi, invece, sussistono dei limiti al diritto di sopraelevazione, come richiamato dall’art. 1127 del Codice Civile: si deduce cioè un divieto assoluto di sopraelevare, superabile solo se il proprietario, con il consenso di tutti i condòmini, si addossa l’onere di consolidare in fabbricato in modo che possa reggere il nuovo peso. Inoltre, è possibile realizzare la sopraelevazione anche quando, “una volta elevata la nuova fabbrica non permettano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica”.

Serve, quindi, la presentazione di un preciso progetto antisismico, redatto dopo la verifica di strutture e fondazioni.

SCARICA LA SENTENZA INTEGRALE IN FORMATO PDF