L'intervento edilizio è una ristrutturazione solo se c'è preesistente consistenza
Secondo la Cassazione, per qualificare come ristrutturazione edilizia l'intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso è necessario l'accertamento del complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio
Secondo la Cassazione, per qualificare come ristrutturazione edilizia l'intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso è necessario l'accertamento del complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio
Per qualificare un intervento edilizio alla voce ristrutturazione edilizia, è assolutamente necessario accertarne - tramite riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili - la preesistente "consistenza", intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio, quali volumetria, altezza, struttura complessiva.
Lo ha ribadito la Cassazione, che con sentenza 44921/2016 pubblicata lo scorso 25 ottobre, è nuovamente intervenuta sulla possibilità di individuare un intervento edilizio come ristrutturazione.
Perché, quindi, l'intervento sia assoggettabile al regime semplificato e quindi a Scia, deve esistere - secondo i giudici supremi - "un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura", oppure serve "l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura".
Se manca anche uno solo di tali elementi, decade anche la possibilità di escludere, per l'intervento, il permesso di costruire (art. 30 del decreto legge 69/2013).
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF