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L'intervento edilizio è una ristrutturazione solo se c'è preesistente consistenza

Secondo la Cassazione, per qualificare come ristrutturazione edilizia l'intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso è necessario l'accertamento del complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio

Secondo la Cassazione, per qualificare come ristrutturazione edilizia l'intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso è necessario l'accertamento del complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio

 

Per qualificare un intervento edilizio alla voce ristrutturazione edilizia, è assolutamente necessario accertarne - tramite riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili - la preesistente "consistenza", intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio, quali volumetria, altezza, struttura complessiva.

 

Lo ha ribadito la Cassazione, che con sentenza 44921/2016 pubblicata lo scorso 25 ottobre, è nuovamente intervenuta sulla possibilità di individuare un intervento edilizio come ristrutturazione.

 

Perché, quindi, l'intervento sia assoggettabile al regime semplificato e quindi a Scia, deve esistere - secondo i giudici supremi - "un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura", oppure serve "l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura".


Se manca anche uno solo di tali elementi, decade anche la possibilità di escludere
, per l'intervento, il permesso di costruire (art. 30 del decreto legge 69/2013). 

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF