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Giusto o ingiusto......?

IL TEMA DELLE COMPETENZE DEGLI INGEGNERI NEGLI EDIFICI VINCOLATI

LE COMPETENZE DEGLI INGEGNERI NEGLI EDIFICI VINCOLATI

In questo breve articolo cercherò di dare una mia interpretazione al tema delle Competenze.

Il malcapitato lettore si chiederà perchè questo non sia neppure citato nel titolo; ebbene l’argomento sarebbe ben più ampio, ma l’articolo deve essere breve (forse) e richiede delle premesse..

Sembrerebbe che il vocabolo GIUSTO (che può essere sostantivo, aggettivo....nome proprio) fosse sinonimo di perfezione assoluta, ma in realtà non è così. Facciamo un piccolo esempio considerato che siamo in epoca di BIM: qual è il numero di disegni che per un progetto dobbiamo dare ad un esecutore?

La risposta è ovvia, il numero GIUSTO....., ma qual’è questo numero?.

Ricordo che una volta alla ricerca di un rilievo di un tracciato di posa di un cavo elettrico, presso un mio cliente, mi sono imbattuto in una marea di disegni....ma uno solo era quello GIUSTO, fatto a penna su un foglio a quadretti, praticamente perfetto.

Con circolare del 28/10 di quest’anno il CNI ha comunicato agli Ordini l’esito della vicenda giudiziaria riguardante le competenze (esclusive) degli Architetti verso gli Ingegneri “Civili”.

Tale vicenda si è conclusa dopo tutti i livelli (TAR, Consiglio di Stato e Cassazione) dando ragione agli Architetti.

Attenzione, questa sentenza è GIURIDICAMENTE GIUSTA, perchè ha passato tutti i livelli previsti dalla Giustizia amministrativa, ma ahimè è ETICAMENTE (ciòè sotto il profilo del sentire condiviso) INGIUSTA.

Ho letto recentemente il bell’articolo, su INGENIO, del collega Claudio Ferrari sulle analisi strutturali del crollo della Chiesa di San Salvatore a campi di Norcia, ma purtroppo devo rilevare che essendo INGEGNERE è GIURIDICAMENTE INCOMPETENTE (appunto, al fine di non essere equivocato, che è tutt’altro che offensivo) .

Così lo sono tutti quei COLLEGHI che stanno facendo perizie statiche su edifici vincolati nelle zone recentemente colpite dal sisma. Sottolineo IN MAIUSCOLO, perchè stanno facendo un lavoro di alto ed elevato valore di pubblico interesse .

A rischio anche della loro incolumità! Qualche collega in Emilia ci ha lasciato la vita. Anche per questo la sentenza è eticamente ingiusta (tralascio ulteriori considerazioni quali ad esempio il fatto che un ingegnere estero potrebbe essere competente).

Giova ricordare che il CNI sta prendendo forti iniziative per rimediare a questo paradosso, ma dobbiamo sempre giocare di “rimessa”, perchè i “cavalli” sono già scappati.

Ma che cos’è essere COMPETENTI? Lo faccio con un esempio: un signore è stato fermato recentemente, perchè da sette anni guidava con la patente scaduta. In questi sette anni non aveva fatto nessun incidente; evidentemente sa guidare, ma non è più competente. Quindi per saper fare qualcosa essere COMPETENTI non è condizione sufficiente, tuttavia può essere (e per un professionista ingegnere lo è) condizione necessaria. Chiaramente il signor guidatore accennato è stato pesantemente sanzionato.

Occorre, ancora, per finire, aprire un discorso ampio e antipatico che cercherò di riassumere.

In tema di competenze abbiamo i nostri scheletri nell’armadio e queste cose ce le siamo ben volute. Ricordo, in tema di competenze, che spesso ricorre nelle circolari del CNI l’accenno al DPR 328/2001 (che titola: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti.). Sempre per ricordare questa è anche la motivazione per la suddivisione nei nostri albi fra sezione A e B, e all’interno di queste fra settore A (Civile), B (industriale), C (informazione).

Ebbene, per alzare immotivati steccati, si continua a classificare le competenze dell’INGEGNERE servendosi di questo improprio decreto che tra l’altro dice : Art 1. 2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione. Giova ricordare che questo l’ha fatto notare anche il Consiglio di Stato in diverse sentenze . (Personalmente io sono sez.A settore A,B,C e faccio esclusivamente impianti. Perchè a rigore del DPR 380/2001 se avessi optato solo per il settore B oggi non potrei progettare impianti in un ospedale in quanto edificio civile!).

Dunque riguardo le competenze vale ancora e soltanto il RD n°2537 del 23/10 /1925. Si può tranquillamente contestare che tale decreto non è più attuale, ma GIURIDICAMENTE è quello GIUSTO !

Ecco perchè ho virgolettato “Civili”; la distinzione GIURIDICAMENTE non esiste e quindi, almeno in teoria, negli edifici vincolati l’ingegnere non potrebbe progettare neanche impianti .

Sarebbe, a questo punto GIURIDICAMENTE opportuno cambiare anche la professione di Architetto in Architutto!


 

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