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Terremoto Centro Italia 2016 - Schede Aedes : Cambia ancora tutto

Con l’Ordinanza n. 442 del 16 dicembre 2016 tutti i professionisti iscritti agli ordini/collegi professionali abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, anche non abilitati “Aedes”, possono effettuare verifiche di agibilità post-sismica.

Chiunque sia partito come agibilitatore nei comuni interessati dal sisma si è sentito fare almeno una volta questa domanda: “Voi siete venuti qui con la vostra macchina anticipando le spese del viaggio, vi assumete la responsabilità dell’esito che date, perdete giorni di lavoro, non potete assumere incarichi professionali sugli edifici che visionate e lo fate completamente gratis, ma chi ve lo fa fare?”

Mettere la propria conoscenza e le proprie capacità a servizio di chi ne ha bisogno, ripaga veramente di ogni fatica e sacrificio. E’ questo lo spirito con cui nasce IPE, che opera su base volontaria a fini della solidarietà civile, sociale e culturale per fornire interventi e consulenze qualificate nell’ambito delle competenze tecniche dell’Ingegneria a servizio e tutela della collettività.

Con il D.P.C.M. dell’8 luglio 2014 è stato istituito ufficialmente il Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica: requisito base per l'iscrizione negli elenchi consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile.

Con l’Ordinanza n. 442 del 16 dicembre 2016 tutti i professionisti iscritti agli ordini/collegi professionali abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, anche non abilitati “Aedes”, possono effettuare verifiche di agibilità post-sismica.

I proprietari di quegli immobili privati dichiarati “non utilizzabili” a seguito di verifiche con scheda speditiva Fast, possono incaricare per la compilazione della scheda Aedes, direttamente tecnici di loro fiducia.

Tale decisione è stata presa da parte del Dipartimento di Protezione Civile d’intesa con le quattro Regioni coinvolte, a seguito del notevole aumento delle richieste di sopralluogo di agibilità giunte dopo gli eventi sismici di ottobre.

Da questo momento quindi, le squadre coordinate dalle strutture regionali e dalla direzione di comando e controllo di Rieti saranno concentrate principalmente nei sopralluoghi per la verifica di agibilità degli edifici attraverso la scheda FAST.

La Dicomac continuerà a svolgere il ruolo di coordinamento delle squadre abilitate Aedes per le sole attività di:

– rilievo con scheda Aedes sugli edifici pubblici;
– completamento dei rilievi con scheda Aedes nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;
– ulteriori approfondimenti con scheda Aedes sugli edifici già verificati con scheda Fast e con esito “sopralluogo non eseguito” (difficoltà di accesso all’area o assenza del proprietario);
– qualsiasi sopralluogo con scheda Aedes ripetuto su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte.

Quindi ora cosa succederà? Considerando che ad oggi il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, Vasco Errani, non ha ancora fornito indicazioni in merito allo svolgimento dell’attività Aedes richieste dai privati, possiamo fare solo alcune domande e riflessioni, nell’attesa che tutto venga chiarito.

Questi tecnici, che il committente chiamerà a sua scelta e discrezione per la compilazione della scheda Aedes, saranno pagati? O svolgeranno la prestazione a titolo gratuito?

Se il comma 6 dell’Art.2 del D.P.C.M. del 8/07/2014 recita come impropria condizione di vantaggio l'assunzione di incarichi professionali relativi ad edifici per i quali si è svolta l'attività di rilevatore nella fase emergenziale, adesso cosa accadrà? Il tecnico chiamato dal proprietario per la compilazione della scheda Aedes potrà essere lo stesso tecnico che progetterà l’intervento?

Considerando che l’attività di agibilitatore coordinata dalla Dicomac continua per le eccezioni di cui abbiamo parlato sopra, perché un tecnico dovrebbe partire o ripartire, anticipandosi le spese di viaggio ed assentandosi dal proprio lavoro per almeno 4 giorni, per svolgere un’attività gratuita? Che magari alcuni colleghi stanno svolgendo a pagamento? O che se anche sarà svolta gratuitamente, porterà comunque questi tecnici ad ottenere un successivo incarico professionale?
Se un tecnico “agibilitatore” per essere considerato tale, ha dovuto frequentare un corso di minimo 60 ore, per arrivare ad uno standard di compilazione il più possibile simile per tutti, come può il tecnico scelto dal proprietario, che magari non ha mai visto o compilato una scheda Aedes prima di questo momento, rispettarlo?
Chi, ad emergenza finita, spenderà ancora 60 ore del suo tempo e 400/500 euro per il corso di formazione sulla “Valutazione di agibilità e rilievo del danno”, organizzato secondo lo standard condiviso col Dipartimento della Protezione Civile, quando poi in emergenza chiunque può fare l’attività di agibilitatore?

Tante sono le domande che in questi giorni ci stiamo facendo. E’ vero che questa emergenza è immensa e coinvolge un territorio veramente molto vasto, ed è anche comprensibile che i sindaci dei comuni colpiti vogliano dare ai propri cittadini una sistemazione nel più breve tempo possibile, ma siamo veramente certi che sia la soluzione più adatta?
Forse stiamo passando da un sistema talmente normato e rigido all’autogestione assoluta.