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Ingegneri: e se non si paga la quota annuale di iscrizione all’Ordine?

Chiarimento sulle conseguneze del mancato pagamento del quota di iscrizione all'Ordine

Avviso ai naviganti...

Qualche chiarimento prima di trovarsi in una situazione in cui viene coinvolto il Consiglio di Disciplina

Chi va per mare conosce l’avviso ai naviganti che viene trasmesso quotidianamente a cura dell’Istituto Idrografico della Marina per segnalare tutte quelle situazioni singolari che non essendo riportate nei documenti ufficiali (non solo cartacei) potrebbero creare problemi per la sicurezza della navigazione (ad esempio relitti sommersi).

Quello che qui si vuol trattare è la problematica del mancato pagamento del contributo annuale di iscrizione all’Ordine, perchè si è constatato che spesso non viene percepito in modo corretto, anche in relazione ai cambiamenti intervenuti di recente nella regolamentazione ordinistica.

Gli Ordini sono Enti Pubblici non economici posti a tutela (e vigilanza) di un interesse pubblico che è l’espletamento della professione di Ingegnere (Architetto, Geologo oppure come Collegi Geometri, Periti etc. ). Lo Stato ha posto che il funzionamento sia a carico degli iscritti che devono contribuire con una quota annuale. Tale quota va indirettamente a contribuire anche al funzionamento del CNI (o Organismo Centrale) attraverso quella che devono versare gli Ordini.
Si rileva, per sgomberare il campo da commenti, che in Italia non è il solo caso, ma, ad esempio, anche in tempi molto recenti, le entrate per il funzionamento dell’IVASS (Istituto di vigilanza delle assicurazioni) sono contributi posti a carico dei soggetti vigilati.

Fatta questa premessa, la quota da versare viene vista, da molti iscritti, come un contributo annuale di iscrizione a una semplice associazione; per cui se non si versa quanto dovuto automaticamente non si è più soci.

Purtroppo non è così, perché trattandosi di professione riservata (solo gli iscritti possono esercitarla) è soggetta a una Legislazione particolare: chi non versa la quota annua non viene automaticamente cancellato, ma sottoposto a procedimento disciplinare che porta alla sospensione a tempo indeterminato e che cessa solo con il pagamento di quanto dovuto.

Vale la pena sottolineare che il malcapitato oltre a sobbarcarsi gli oneri del procedimento (diritti di segreteria, più quelli per la convocazione con ufficiale giudiziario) dovrà anche pagare tutte le annualità che, magari, sono nel frattempo trascorse e durante le quali è rimasto forzatamente iscritto. In queste ultime annualità non potrà comunque esercitare la professione, trasferirsi ad altro Ordine provinciale e, qualora iscritto a INARCASSA si troverà automaticamente sospeso anche sotto questo punto di vista.
Come accennavo prima le cose sono anche cambiate rispetto a qualche anno fa. Se qualcuno vuole o ha la pazienza di seguirmi lo spiegherò.
Prima del DPR 137/2012 l’esercizio della disciplina veniva svolto direttamente dall’Ordine. Pertanto se qualcuno non versava la quota, dopo richiami scritti, veniva chiamato dal Consiglio e magari rappresentava, sempre per esemplificare, che aveva difficoltà a pagare la quota; in quella sede il Consiglio poteva accordargli una rateazione e la questione si chiudeva bonariamente senza conseguenze disciplinari.

Con l’introduzione dei Consigli di Disciplina, dopo i richiami scritti accennati, l’Ordine è costretto a passare la pratica al nuovo organismo; a questo punto la questione diventa un procedimento disciplinare vero e proprio, in quanto l’istruttoria preliminare (che serve per accertare la presunta mancanza) si chiude in modo puramente formale. Sembrerebbe la stessa cosa, ma non è così, perché il Collegio di Disciplina giudicante non ha discrezionalità amministrativa (cioè non può concedere rateazioni o rimettere la quota), potendo valutare e decidere solo sulla base delle violazioni al Codice Deontologico o alla Legislazione pertinente ai rapporti con l’Ordine. Pertanto, o l’incolpato viene sospeso, o paga. In quest’ultimo caso la questione si chiude solo con un “non luogo a procedere”.

In entrambi i casi la decisione è, sotto il profilo di Giustizia, giurisdizionale e quindi soggetta a possibile ricorso agli altri gradi (CNI e Cassazione a Sezioni riunite) e a comunicazione alla Procura della Repubblica. Vale la pena sottolineare che costituisce quindi precedente, per cui se l’anno dopo il collega non pagherà ancora si troverà a dover rispondere anche per altre mancanze e quindi, pur regolarizzando, a dover magari subire una sanzione disciplinare.

In conclusione qualsiasi sia il motivo per cui non si riesce o non si vuole pagare la quota annuale, conviene prendere per tempo le opportune azioni con l’Ordine, in modo da evitare il coinvolgimento del Consiglio di Disciplina. Ricordo che gli Ordini in genere vengono incontro agli iscritti con la possibilità di rateazioni o deliberando degli sconti per giovani e anziani.