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Sicurezza sul cantiere: committente responsabile per i dipendenti dell'appaltatore

Sicurezza sul cantiere: per la Cassazione l'onere di prova di adempimento dell'obbligo di sicurezza in materia di lavoro spetta al committente, che è tenuto anche a istruire gli addetti che eseguono i lavori

E' il committente/imprenditore, il responsabile degli infortuni occorsi sul cantiere edile ai dipendenti dell'appaltatore. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che con sentenza 798/2017 del 13 gennaio ha ribadito anche che l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo di sicurezza in materia, compreso quello formativo e informativo, grava sul committente stesso e non sul dipendente.

Si tratta, quindi, di fornire le prove sull'adozione di tutte le cautele necessarie a impedire l’evento dannoso e sulla corretta vigilanza circa l’effettivo uso delle misure di sicurezza.

Secondo la Suprema Corte, il cd. rischio elettivo da parte del lavoratore infortunato (paventato dall'impresa ricorrente dopo l'infortunio nel corso di un'attività di saldatura) si sarebbe verificato solamente se il lavoratore avesse posto in essere un "comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alla normale modalità del lavoro da svolgere", ovvero qualora vi sia stata, da parte del lavoratore, una violazione di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini. "In assenza di tale contegno da parte del lavoratore, l'eventuale suo coefficiente colposo nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale sia sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto", sottolinea la Cassazione.

La Cassazione segnala anche che il committente, in virtù dell'art. 20187 cc e dell'art.7 del d.lgs 626/1994 (abrogato e sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008) è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, anche nel caso di dipendenti dell’impresa appaltatrice, "consistenti nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF