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Trasformare gli edifici in nZEB è realmente fattibile?

LA FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DI TRASFORMARE UN EDIFICIO IN NZEB

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
Da quando è stato introdotto all’interno della Direttiva Europea n. 31 del 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD recast), il termine nZEB è stato ampiamente utilizzato a più livelli nel settore edile, dalla letteratura scientifica a quella divulgativa, dalla ricerca tecnologica al settore delle costruzioni. Ma che cosa è realmente un nZEB?

Stando alla definizione riportata nella Direttiva stessa, è ormai noto che per nearly zero-energy building si intende un edificio dalle elevate prestazioni ed ampio uso di fonti energetiche rinnovabili.

La trasposizione italiana della Direttiva (Decreto Ministeriale 26/06/2015) equipara inoltre i requisiti minimi di rendimento energetico in vigore dal 2019-21 per i nuovi edifici e costruzioni soggette a lavori di ristrutturazione importante di primo livello (più del 50% della superficie dell'involucro e impianto di climatizzazione), a quelli di un nZEB. Questi requisiti riguardano il rendimento energetico dell'edificio, l'efficienza globale degli impianti tecnici e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e sono determinati attraverso l’edificio di riferimento.

È quindi chiaro che da ora e per i prossimi 2-4 anni si rende necessario focalizzare l’attenzione sulla fattibilità – sia economica che tecnologica – di un nZEB, soprattutto con riferimento al settore delle ristrutturazioni.

A tal proposito, la Direttiva EU 2012/27 sull’efficienza energetica, fissa un obiettivo di ristrutturazione annua del 3% per gli edifici pubblici di proprietà e occupati da governi centrali a partire dal 2014; tali riqualificazioni devono soddisfare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalle attuali disposizioni di legge. Inoltre, risalgono già a Novembre 2015 lo STREPIN (STrategia per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale) ed il PANZEB (piano d’azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero), a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente. In tali documenti la transizione verso gli edifici a energia quasi zero è “un obiettivo prioritario per il Paese che viene perseguito grazie all’attivazione di un’ampia gamma di misure di regolazione e di incentivazione”.

LA FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Adottando l’approccio prestazionale dell’edificio di riferimento, l’ottenimento di elevate prestazioni energetiche in edifici reali esistenti non è sempre così immediato: si pensi ad esempio alle difficoltà di isolare primi solai verso il terreno, componenti verso ambienti non riscaldati, pareti con particolari finiture, ovvero di ristrutturare impianti tradizionali avendo inoltre cura di soddisfare la quota di rinnovabili richiesta. E le difficoltà si trasformano in incremento dei costi di investimento iniziale. Inoltre, affinché risulti soddisfatta la quota di rinnovabile, stando agli attuali fattori di conversione in energia primaria riportati dal DM Requisiti Minimi del 26 giugno 2015, è possibile utilizzare solo i seguenti vettori energetici: energia elettrica da rete, biomassa, energia termica da collettori solari, energia elettrica da PV/mini-eolico/mini-idraulico, energia termica dall’ambiente esterno (free cooling/pompa di calore). Tali vettori energetici si traducono in differenti tecnologie disponibili sul mercato, quali: pompe di calore elettriche o a gas nelle versioni aerotermiche, idrotermali o geotermiche, caldaie o cogeneratori alimentati a biomassa, micro/mini impianti eolici, solar cooling, sistemi solari termici e fotovoltaici, sfruttamento di giacimenti geotermici a media ed alta entalpia. La scelta della soluzione più appropriata non è univoca, ma funzione delle condizioni climatiche e della disponibilità di risorse energetiche del luogo, nonché dei servizi presenti nell’edificio (riscaldamento, raffrescamento, umidificazione, deumidificazione, produzione acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione). Inoltre nelle ristrutturazioni si è spesso vincolati dalla situazione ex-ante che di fatto limita il ventaglio delle soluzioni adottabili.

I dati presentati in PANZEB e STREPIN
Prendendo in considerazione il caso proposto in PANZEB di edilizia non residenziale esistente, questo è rappresentato da una palazzina uffici caratteristica dell’epoca 1946-76, in zona climatica B ed E.

La trasformazione in nZEB permette l’ottenimento di un indice di prestazione energetica globale totale (riferito alla somma della quota rinnovabile e non rinnovabile del fabbisogno energetico per la climatizzazione degli ambienti, la produzione di ACS, la ventilazione, l’illuminazione) pari rispettivamente a 145 e 160 kWh/m2, dei quali il 50% da fonte rinnovabile.

L’extra-costo stimato per trasformare tali edifici in nZEB rispetto ad una normale ristrutturazione odierna è del 14% circa. Il costo di una trasformazione di un edificio esistente in nZEB comporta una spesa minima compresa tra circa 500 e 600 €/m2. Tali valori sono indicativi e non tengono conto di eventuali vincoli che potrebbero comportare un aggravio dei costi.
Secondo le prospettive al 2020 riportate in STREPIN, in questo caso per interventi parziali sugli edifici non residenziali eseguiti a partire dal 2014 stimati nell’ordine di circa 16 Mm2, si arriverebbe ad un risparmio energetico pari a 1.49 Mtep annui.
 

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