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Gazebo, pergotende e pergolati: quali regimi edilizi? Risponde il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza di Urbanistica, fornisce una sorta di vademecum per orientarsi sul corretto regime edilizio in cui rientrano alcune opere, normalmente di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio, come pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende

In una sentenza, una sorta di 'mappa' utile per tutti gli addetti ai lavori che, ai tempi della SCIA 2, si imbattono nella costruzione di opere al limite tra l'attività di edilizia libera e la necessità di richiedere un titolo edilizio, come ad esempio pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e, più di recente, pergotende.

Tutte tipologie che spesso sono di difficile collocamento, a livello di regime: edilizia libera o permesso di costruire, insomma? Il Consiglio di Stato, nella sentenza 306/2017, si esprime sul ricorso di un privato contro un comune e per la riforma della sentenza del TAR Campania concernente la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

Spesso, secondo Palazzo Spada, non è "agevole individuare il limite entro il quale esse possono farsi rientrare nel regime dell'edilizia libera o invece devono farsi rientrare nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una comunicazione all’amministrazione preposta alla tutela del territorio o il rilascio di un permesso di costruire, spesso sono i regolamenti edilizi comunali che dettano le regole, anche sulle dimensioni, che possono avere tali opere per poter essere realizzate liberamente o previa comunicazione o richiesta di assenso edilizio". In seguito, vengono esaminate caso per caso alcune definizioni edilizie.

Pergolato
Palazzo Spada ricorda che si tratta di una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e che non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene coperto nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettato tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

Gazebo
Il gazebo, “nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili". Se utilizzato come struttura temporanea non necesità di titoli abilitativi edilizi, mentre nel caso in cui sia affisso al suolo è necessario il permesso di costruire.

Veranda
Palazzo Spada la definisce "locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili". Dal punto di vista edilizio, determina in apertura un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sagoma e pertanto necessita del permesso di costruire.

Pergotenda
E' qualificabile, per il Consiglio di Stato, come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile. In tal caso, rientra nelle attività di edilizia libera e non necessita di titoli abilitativi.

Sulla base di tali considerazioni Palazzo Spada ha quindi ritenuto che una delle due strutture nella fattispecie realizzate, destinata unicamente al sostegno (in alluminio) di un elemento di arredo temporaneo consistente in una tenda retrattile, non abbisognava del previo rilascio di un permesso di costruire, risolvendosi "in un mero elemento di arredo del terrazzo su cui insiste. Infatti la struttura di alluminio anodizzato (nella fattispecie esaminata) è stata ritenuta un mero elemento di sostegno della tenda e quindi non poteva considerarsi un nuovo organismo edilizio determinante una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”.

Decisione finale
Nel caso di specie, si ritiene l'ordinanza di demolizione impugnata illegittima perché le opere realizzate dall’appellante, peraltro in un'area non è sottoposta a vincolo paesaggistico, sono prive, in gran parte, di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano farle connotare come componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.

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