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La legislazione energetica che regola gli edifici del settore terziario

La legislazione energetica che regola gli edifici del Terziario

Gli edifici adibiti al terziario costituiscono un settore molto ricco ed eterogeneo per quanto riguarda dimensioni, tipologie costruttive e utenza. Sono da considerare come appartenenti al settore terziario, per esempio, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, le attività di servizi in generale.

Sono edifici in cui l’utente trascorre molte ore del giorno, per lavorare e non solo. Flessibilità, efficienza e risparmio energetico rappresentano pertanto i criteri basilari per concepire e impostare la progettazione energetica di edifici terziari di nuova costruzione o oggetto di riqualificazione.

Per valutare quali siano i requisiti energetici richiesti per questi edifici si deve partire dalla legge quadro sull’efficienza energetica in ambito civile, ovvero la Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

CORPUS LEGISLATIVO IN AMBITO TERZIARIO
La L. 09/01/1991, n. 10 fornisce indicazioni cogenti riguardanti l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi energetici, l’utilizzazione di fonti rinnovabili, con riferimento anche agli edifici adibiti a terziario. In particolare, al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell’efficienza energetica, l’utilizzo di fonti energetica rinnovabili, la suddetta Legge prevede anche per gli edifici terziari la concessione di contributi in conto capitale.

Successivamente il D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, pubblicato sulla G.U. 23/09/2005, n. 222 in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, al fine di limitare le emissioni di gas a effetto serra nel rispetto del Protocollo di Kyoto e promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

L’ambito di intervento in merito alle prescrizioni del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, come definito dal D.L. 04/06/2013, n. 63 (convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2013, n. 90) riguarda la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti (con alcune eccezioni), e l'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, oltre alla certificazione energetica degli stessi. L’approccio proposto è di tipo prestazionale: sono indicati specifici requisiti in funzione della tipologia di intervento. Anche gli edifici non residenziali sono oggetto del decreto, e per essi vi è una originaria differenziazione dei fabbisogni energetici limite, peraltro espressi inizialmente in kWh/m3 e non in kWh/m2.

Il D.L. 04/06/2013, n. 63 (L. 03/08/2013, n. 90), modificando il D.Lgs. 192/05, all’Art. 4-bis introduce in Italia il concetto di edifici a energia quasi zero: a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1 gennaio 2021 la predetta disposizione sarà estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione, residenziali e non. Il concetto di edificio ad energia quasi zero è espresso dalla Direttiva 2010/31/UE: "edificio ad altissima prestazione energetica...con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo, coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ)”. In Italia sono catalogabili come edifici a energia quasi zero tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati i requisiti minimi indicati nel D.M. 26/06/2015 “Requisiti minimi degli edifici” e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto del D.L. 03/03/2011, n. 28. La realizzazione di edifici pubblici ad alta efficienza energetica viene proposta come iniziativa guida per il miglioramento del patrimonio edilizio dal punto di vista energetico.

Inoltre, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali, si propone il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite o lo strumento del finanziamento tramite terzi. Viene istituito anche un fondo di garanzia per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica: è previsto dall'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 03/03/2011, n. 28.
In materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione di acqua calda per usi igienici sanitari si devono attuare le prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 412/1993 e dal D.P.R.74/2013.

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