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Lo spazio tra travi e soletta è parte del soffitto del locale sottostante

Cassazione: la comunione della soletta tra due unità immobiliari si estende alle travi di sostegno e che fanno parte della struttura portante del solaio, ma non allo spazio ricompreso tra le travi e il solaio stesso, che resta a completa disposizione del piano sottostante

Il volume esistente tra le travi e la soletta è parte del soffitto del locale sottostante e può quindi essere liberamente utilizzato dal relativo proprietario. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che nella sentenza 3893/2017 del 14 febbraio scorso ha disposto il risarcimento, per danno da 'diminuito valore', conseguente all'occupazione da parte del piano di sopra del controsoffitto del piano di sotto.

In caso di lavori di ristrutturazione di appartamenti, quindi, bisognerà tenere in debito conto tale principio: la comunione della soletta tra due unità immobiliari si estende alle travi di sostegno e che fanno parte della struttura portante del solaio, ma non allo spazio ricompreso tra le travi e il solaio stesso, che resta a completa disposizione del piano sottostante.

Va aggiunto che le problematiche relative allo spazio tra solette e travi si verificano di solito nei cd. lavori inerenti le "abitazioni di ringhiera": per ristrutturarle, si ricavano all'interno i servizi igienici prima esistenti solo in comune. Lo spessore, minimo, delle solette in legno non lascia spazio alla posa di tubature: per questo il posizionamento di solito viene fatto nello spazio tra solette e controsoffitto del locale sottostante, con inizio della controversia.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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