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Sopraelevazioni: il proprietario dell'ultimo piano non ha bisogno del riconoscimento condominiale

Diritto di sopraelevare: per il Trga Trento spetta ex lege al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, e non necessita del riconoscimento degli altri condomini

Se il proprietario dell'ultimo piano di un edificio decide di esercitare il diritto a sopraelevare (art.1127 Codice Civile), lo può fare senza nessun bisogno di riconoscimento da parte degli altri condomini. Tale diritto infatti appartiene al proprietario sopracitato o, in alternativa, al proprietario esclusivo del lastrico solare.

Lo ha stabilito il Trga di Trento (sentenza 45/2017 del 6 febbraio scorso), secondo cui il diritto di sopraelevare, “ricomprendente sia l’esecuzione di nuovi piani sia la trasformazione di locali preesistenti con aumento delle superfici e delle volumetrie (cfr. Cass. n. 2865/2008), spetta - ove l’ultimo piano appartenga pro diviso a più proprietari - a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano, con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante la stessa”.

A nulla vale, in questo senso, l’art.1120 cc. (riconoscimento degli altri condomini), che si applica solamente alle innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo, “ovvero al maggior rendimento, delle cose comuni, regolando le questioni relative alle maggioranze necessarie per la loro approvazione, ma non disciplina affatto il diritto di sopraelevare”.

In conclusione, i limiti di soprelevazione previsti dall’art.1127, comma 2 e 3, del Codice “assumono carattere assoluto solo per quanto concerne il profilo statico (...) dell’edificio, residuando la possibilità di eventuali opposizioni dei condomini per le diverse ragioni di ordine architettonico o di notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti” ma rientrano nelle controversie di ordine civilistico, poiché in sede amministrativa il rilascio del titolo edilizio necessario a sopraelevare è conseguibile “fatti salvi i diritti di terzi”.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF