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Adeguamento sismico: vogliamo fare sul serio?

L'importnaza delle competenze certificate nella certificazione sismica

Nella legge di stabilità 2017, approvata il 21 dicembre 2016, sono stati previsti incentivi fiscali significativi per la riqualificazione sismica degli edifici esistenti, cosiddetti Sismabonus, che hanno avuto attuazione con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti firmato il 28 febbraio ed entrati in vigore dal 1° marzo 2017.

Il beneficio si applica non solo agli edifici nelle zone sismiche 1 e 2 ad alta pericolosità, ma anche a quelli in zona sismica 3. Le detrazioni vanno dal 70 all'85% per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico (riduzione del rischio sismico, per la precisione) con passaggio a una o più classi di rischio inferiori ed, eventualmente, la maggiorazione ulteriore per interventi su parti comuni di edifici condominiali.

Nello specifico. Se gli interventi non determinano il passaggio a classi di rischio inferiori la detrazione di imposta è comunque pari al 50 percento delle spese sostenute. Se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta (75 per cento per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali).

Se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento (85% per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali) della spesa sostenuta.

Nelle spese detraibili a decorrere dal 1° gennaio 2017 rientrano anche quelle relative alla classificazione e verifica sismica degli immobili. È una partita importante che il Governo sta giocando, spostando gli investimenti sulla prevenzione piuttosto che utilizzare risorse economiche sulla ricostruzione. Il principio e la modalità sono a nostro avviso corretti; abbiamo però la preoccupazione circa l’efficacia degli interventi. Questa preoccupazione nasce dall’analisi che si può fare sui risultati degli investimenti fatti dal Governo negli scorsi anni per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

È palese e sotto gli occhi di tutti che il mercato è pieno di certificazioni energetiche fasulle, che non corrispondono al reale consumo energetico dell’immobile, che sono state rilasciate in maniera superficiale con analisi sommarie e molto spesso senza nemmeno un sopralluogo.
Del resto se si possono comprare le certificazioni energetiche via web a qualche decina di euro (€ 39 per la precisione) cosa si può pretendere?
A nostro avviso il risultato è dovuto, oltre che a una mancanza di seri controlli, anche alla moltitudine di professionisti che sono stati abilitati per svolgere questa attività: questi due ingredienti messi insieme hanno permesso di creare un mercato selvaggio delle certificazioni, rincorrendo il prezzo invece che la qualità del servizio erogato. Ma, se con una certificazione energetica non corretta, al massimo si rischia di spendere un po’ di più per il riscaldamento dell’appartamento, con il rischio sismico non si scherza; ci sono in gioco delle vite umane. Non rifacciamo gli stessi errori che sono stati commessi nel recente passato. Ma cosa fare?

Quando parliamo di “certificazione”, dobbiamo fare riferimento a quelle che sono le norme e le prassi internazionali che forniscono delle regole e dei requisiti perché essa sia ripetibile, credibile e fornisca una reale garanzia delle prestazioni del prodotto o del servizio del quale viene attestata la conformità a un riferimento tecnico riconosciuto. E il soggetto che svolge l’attività di certificazione deve poter dimostrare, oltre alla competenza, anche l’imparzialità nella conduzione del processo di certificazione e la propria totale indipendenza. E per dimostrare che queste caratteristiche e che questi requisiti vengano applicati correttamente esiste una sola parola, “accreditamento”. In sintesi, se vogliamo che la prestazione di un edificio rispetto al rischio sismico sia davvero credibile dobbiamo necessariamente affidarci alla “certificazione accreditata”. L’organismo di certificazione accreditato utilizza naturalmente dei professionisti specializzati per la valutazione del rischio sismico (quindi i professionisti sono comunque coinvolti), ma essi sono preventivamente soggetti a una selezione e qualifica, vengono monitorati nelle loro attività; esiste un sistema complesso di gestione dell’attività che non può essere svolto da una singola persona. Il singolo professionista, ancorché competente e scrupoloso, non può garantire la medesima affidabilità di un organismo di certificazione accreditato. Di questo bisogna prenderne atto e convincersene una volta per tutte.
E allora viene spontaneo rivolgersi al legislatore e chiedere se per la “partita” sismica vogliamo davvero ottenere dei risultati. In tal caso si dovrebbe prevedere che i benefici fiscali previsti dalla legge possano essere applicati se e soltanto se l’intervento di miglioramento del rischio sismico è certificato da organismo di certificazione accreditato da Accredia.
Prendiamo atto però che ciò non è avvenuto con la pubblicazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017.
 

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