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Tutte le novità 2017 per le start up innovative

Tutte le novità 2017 per le start up innovative

Rubrica di EUROCONFERENCE -  Articolo di Luca Mambrin
 
Il D.L. 179/2012, noto come “Decreto crescita 2.0”, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica normativa finalizzata a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita, la crescita e lo sviluppo di imprese innovative (“start up innovative”). La policy sulle start up innovative è stata interessata nel corso degli anni da diversi interventi di potenziamento, quali il D.L. 76/2013 (“Decreto Lavoro”), il D.L. 3/2015 (“Investment Compact”) e da ultimo la Legge 232/2016 (“legge di Stabilità 2017”) che hanno affinato, potenziato e ampliato l’offerta di strumenti agevolativi previsti inizialmente dal “Decreto Crescita 2.0”.
 
Possono essere considerate “start up innovative” le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei seguenti requisiti:
  • essere di nuova costituzione o comunque costituite da meno di 5 anni. La start up inoltre non deve risultare da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda o di ramo di azienda;
  • avere sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • presentare un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire e non aver distribuito utili;
  • avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Inoltre il contenuto innovativo dell’impresa va identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:
  1. aver sostenuto spese di ricerca e sviluppo per un importo pari o superiore al 15% del valore maggiore tra il valore della produzione e i costi della produzione risultanti dall’ultimo bilancio;
  2. la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  3. l’impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
Sono previste specifiche agevolazioni a favore dei soggetti che investono nel capitale delle start up innovative, agevolazioni che consistono in una riduzione delle imposte sui redditi attraverso la concessione di detrazioni o di deduzioni sull’ammontare degli investimenti effettuati.
 
Tali agevolazioni sono state stabilizzate e significativamente potenziate con la legge di Stabilità 2017 (articolo 1, comma 66), che prevede a decorrere dal 2017:
  • per le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro (fino al 2016 la detrazione era parti al 19% dell’investimento fino ad un massimo di euro 500.000);
  • per le persone giuridiche l’incentivo consiste in una deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (fino al 2016 la deduzione era pari al 20% dell’investimento).
Anche nel caso di investimenti in start up innovative a “vocazione sociale” o di start up del settore energetico, a decorrere dal 2017, l’agevolazione è prevista con aliquota unica del 30% (fino al 2016 la detrazione Irpef spettava nella misura del 25%, mentre la deduzione Ires era del 27%).
Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start up innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in start up innovative. A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start up innovativa per un minimo di tre anni (in precedenza, due anni).
Interessanti infine le novità previste in ambito societario.
 
Già l’articolo 4, comma 10-bis, del D.L. 3/2015, che ha trovato attuazione dal D.M. 17.02.2016 introduceva la possibilità per le start up innovative e gli incubatori certificati di redigere l’atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. Il D.M. 28.10.2016 ha esteso l’applicabilità della procedura con firma digitale anche alle successive modifiche dell’atto costitutivo.
 
Quindi è possibile la costituzione (e l’eventuale modifica) di una start up innovativa non solo per atto pubblico in conformità a quanto previsto in generale dal codice civile, ma anche in formato elettronico sottoscritto in forma digitale non autenticata tra le parti ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005; con la modifica introdotta dalla legge di Stabilità 2016 sarà possibile effettuare la sottoscrizione anche secondo le modalità previste dall’articolo 25 del citato codice dell’amministrazione digitale, ovvero con firma elettronica avanzata autenticata.
 
La nuova modalità di costituzione presenta numerosi aspetti innovativi, in quanto il suo utilizzo è gratuito non essendo previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un evidente risparmio per gli imprenditori rispetto alla procedura standard con atto pubblico. Inoltre il procedimento viene caratterizzato da una forte semplificazione: l’intera procedura si svolge online, su una piattaforma dedicata, e il riconoscimento dell’identità dei sottoscrittori dell’atto è garantito dall’utilizzo della firma digitale. L’atto costitutivo viene compilato mediante un modello uniforme in formato XML, che consente allo stesso tempo controlli rigorosi e capacità di personalizzazione.
Tale nuova procedura rimane volontaria, in quanto è sempre possibile costituire una S.r.l. con atto pubblico standard e contestualmente (o successivamente) iscriverla nella sezione speciale del Registro.
 
Infine è previsto l’esonero da diritti camerali e imposte di bollo: alle start up innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito anche nella circolare AdE 16/E/2014 i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese.
La legge di Stabilità 2017 ha stabilito poi che l’atto costitutivo della start up innovativa, costituita con la procedura semplificata ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del D.L. 3/2015, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale presso il Registro imprese, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.